Nella pratica collaborativa, in un caso ritualmente preceduto da convenzione partecipativa e trasfuso in negoziazione assistita, la Procura della Repubblica di Ascoli Piceno ha rilevato l’insussistenza di motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 6, comma 2, della legge n. 162 del 2014, pertanto la coppia si è separata concordando che, stante la paritetica suddivisione del tempo di permanenza del figlio minorenne presso ciascun genitore nonché della sostanziale equivalenza della capacità reddituale, i genitori provvederanno al suo mantenimento in forma diretta, sulla base di un piano genitoriale predisposto con il contributo di un’esperta neutrale, scelta di comune accordo. Le spese straordinarie suddivise a metà secondo l’elaborazione del Consiglio Nazionale Forense. L’affido condiviso è morto, lunga vita all’affido condiviso! Accordo negoziazione assistita PROCURA ASCOLI PICENO GENNAIO 2019
In foto Valentina D’Amaro, Senza titolo (Viridis). Olio su tela, 2016. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.