«E perché farci vedere e sentire la libertà, e poi ritorcerla per sempre? E infamemente!» (U. Foscolo, Le ultime lettere di Jacopo Ortis). Per Cassazione n. 12998 del 15.5.19 il rifiuto informato a terapie mediche, anche se conduce al decesso, non è eutanasia (artt. 579-580 Codice penale): non abbrevia la vita causando positivamente la morte. Esprime piuttosto la scelta del paziente che la malattia segua il suo corso naturale. Salute come diritto coincide con “benessere fisico e psichico” e implica il sottrarsi a trattamenti sanitari se espressione di libertà religiosa ex art. 19 Costituzione. È valida pertanto la nomina di un amministratore di sostegno designato dal malato grave proprio per l’esigenza che si esprima, in caso di impossibilità dell’interessato, il rifiuto a terapie.
In foto Massimiliano Zaffino, Due piani ©. Olio su tela, 2014. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.
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