Olga

IL FASCINO DISCRETO DEL RISERBO

 

Daniele Galliano, We’re gonna have a real good time together. Olio su carta, 36 elementi, 33x22 cm ciascuno, 2016La trasparenza da usare nel processo collaborativo, affinché la negoziazione sugli interessi si svolga su base realmente efficace, deve essere garantita in ossequio alle regole di riservatezza. Il codice etico IACP suggerisce al professionista collaborativo di spiegarle al cliente con dovizia di dettagli, rimandando ai doveri collegati all’esercizio della professione e dunque, per l’avvocato, secondo verità, correttezza, trasparenza, segretezza. L’art. 13 del Codice deontologico forense stabilisce che “l’avvocato è tenuto, nell’interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali”. L’art. 28 estende il dovere sia all’ipotesi in cui il mandato conferito sia terminato (cfr. CNF n. 395 del 31.12.2016) o sia stato medio tempore revocato ovvero rinunciato, sia nei confronti dei collaboratori di studio verso i quali l’avvocato ha il ruolo attivo di adoperarsi affinché l’onere sia rispettato. L’obbligo si applica solo rispetto al cliente, non anche alla controparte (CNF n. 84 del 10.6.2014), in materia giudiziale o stragiudiziale.

Tali regole sono in linea con quanto disposto dall’art. 2.3 del Codice deontologico dell’avvocato europeo e con l’art. 6 CEDU che cristallizza la riservatezza come diritto fondamentale del cittadino nel giusto processo che il professionista è tenuto a garantire: corollario, in fondo, degli obblighi di rango costituzionale di cui si è investiti con la difesa. Nell’accordo partecipativo alla pratica collaborativa tali regole sono esplicitate affinché il cliente ne sia informato e consapevole: un professionista collaborativo può rivelare informazioni riservate solo col consenso dei clienti, comunque in ossequio alla legge e alle statuizioni concordate.

Gli articoli 622 Codice penale, 256 e 362 Codice di procedura penale e 249 Codice di procedura civile garantiscono al legale, se chiamato a testimoniare o se richiesto di fornire informazioni o documenti dall’autorità giudiziaria, di invocare il dovere di segretezza che può affievolirsi in taluni casi: per svolgere attività difensiva, impedire reati gravi, allegare fatti in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita, in una procedura disciplinare.

Ove il processo collaborativo confluisca in un accordo di negoziazione assistita l’art. 9 del D.L. 132/2014 sancisce l’obbligo per gli avvocati e le parti di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le notizie acquisite non possono essere utilizzate nell’eventuale giudizio che segua al fallimento delle trattative. Se in negoziazione dovessero emergere dati potenzialmente lesivi a una parte o all’altra, il limite alla loro utilizzabilità in un futuro contenzioso non può chiaramente essere assoluto; è qui che si gioca la forza del clima di fiducia e lealtà reciproca del team collaborativo che saprà usare criteri di trasparenza e opportunità bilanciandoli al rischio che le informazioni condivise possano essere poste al vaglio di altri in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, della pratica collaborativa. Peraltro i difensori e le parti, anche secondo il D.L. 132/2014, non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite. Nemmeno un’eventuale consulenza tecnica che le parti avessero conferito a un esperto neutrale potrà essere prodotta in un processo che veda le parti contrapposte, a meno che non sussista il consenso al suo utilizzo: trattandosi di mera consulenza non preceduta da giuramento, tra l’altro, vedrà il suo valore probatorio sensibilmente ridimensionato alla stregua di perizia stragiudiziale, superabile da prove desunte altrimenti, mediante testimoni o allegazioni documentali (cfr. Ruvolo Michele, “Negoziazione assistita in materia civile: casi e questioni”, Scuola Superiore Magistratura 2015).

In foto Daniele Galliano, We’re gonna have a real good time together. Olio su carta, 36 elementi, 33×22 cm ciascuno, 2016. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

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