Olga

LA DISCLOSURE DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI

Affrontare una causa di separazione è rischioso, soprattutto quando si cerca di dirimere gli aspetti patrimoniali o riguardanti i rapporti con i figli attraverso gli strumenti del contenzioso che implicano una forte contrapposizione e la difficoltà di negoziare. Nessun avvocato può garantire l’esito del processo e nell’espletamento del suo mandato è tenuto a rispettare il dovere di sollecitazione, dissuasione e informazione, rappresentando all’assistito tutte le questioni di fatto e di diritto ostative al raggiungimento del risultato, sconsigliandolo dall’intraprendere un giudizio se l’esito che si profila è sfavorevole. È tenuto inoltre, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendergli noto il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione del mandato.

D’altro canto lo spirito della normativa di separazioni e i divorzi imporrebbe alle parti, sin dall’udienza davanti al presidente, il dovere di fornire al giudice e alla controparte tutte le indicazioni e i documenti utili (dichiarazioni dei redditi, documentazione bancaria, polizze assicurative, etc.) con un obbligo di lealtà più intenso e più pregnante di quello sancito in generale nel processo civile, soprattutto riguardo a notizie sui figli e sulle capacità economiche e patrimoniali dei coniugi. Se questo non accade, le decisioni emesse dal giudice rischiano di non coincidere con le aspettative. Tradimenti, investimenti sbagliati, difficoltà a gestire conflitti o cambiamenti, possono intervenire come elementi che rallentano il processo e un assegno di mantenimento, soprattutto quello stabilito a favore di un ex coniuge, o una relazione genitore-figlio possono essere usati come strumenti vessatori dall’uno o dall’altra. Per non separarsi mai.

In molti ordinamenti comunitari sin dall’inizio del giudizio, i coniugi sono obbligati a rispettare la disclosure, intesa come esibizione a carico delle parti dei documenti riguardanti la propria situazione patrimoniale, e sulla sua base vengono di solito assunti i provvedimenti provvisori.” Gli standard europei rispecchiano un modello culturale ispirato all’assoluta trasparenza nelle relazioni familiari anche al momento della crisi del matrimonio; la prassi in uso nei nostri tribunali tuttavia utilizza ancora poco questo strumento e il risultato sono cause affette da tempi lunghi e da un’istruttoria poco efficace. Un maggiore utilizzo degli obblighi di disclosure, insieme a una formazione specialistica di magistrati e avvocati,[1] permetterebbe di giungere a provvedimenti più adeguati e a giudizi più rapidi e meno dolorosi. Di converso vige la massima applicazione dell’obbligo di disclosure, ossia della completa e piena comunicazione di ogni elemento rilevante per i punti oggetto di discussione, ivi comprese le notizie finanziarie, secondo il modello in uso ormai quasi uniformemente in Europa; il raggiungimento di un accordo sul nuovo assetto familiare, l’assunzione di un piano educativo per i figli, l’impegno economico assunto nel corso della Pratica Collaborativa, sono tutti aspetti che non possono prescindere da una corretta, leale e veritiera consegna delle informazioni economiche

In un caso Collaborativo, se una parte nasconde o travisa consapevolmente informazioni o documenti utili, oppure agisce in modo da trarre indebito e sleale vantaggio e, dopo essere stata informata dei suoi obblighi, persiste nel comportamento, il Professionista Collaborativo rinunzierà al suo mandato. Inoltre, se tale condizione è stata chiaramente indicata nell’Accordo Partecipativo, la condotta comporterà la cessazione del rapporto professionale e del Processo Collaborativo.

È uno degli aspetti del Metodo Collaborativo che presenta maggiori criticità, resistenze con il rischio di reticenza dei coniugi data la sua crucialità. Se una delle parti sospetta che l’altra usi artatamente la Pratica Collaborativa, risulterà più arduo creare un clima di fiducia e le parti, nella convinzione di proteggere i propri interessi, potranno essere riluttanti persino con i propri legali. Gli avvocati sono comunque deontologicamente vincolati al dovere di segretezza, al divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega, oltre che al dovere di astenersi dal deporre su fatti o circostanze di cui siano venuti a conoscenza. Sulle parti, di converso, al di fuori del Processo Collaborativo, non grava il medesimo obbligo, con la conseguenza che, se esse sono venute a conoscenza di informazioni personali riservate, l’eventualità che la Pratica Collaborativa fallisca non le fa sentire tutelate e possono voler mantenere il riserbo per il timore di un eventuale giudizio contenzioso.

Una formazione specialistica di magistrati e avvocati è suggerita anche nelle Linee Guida che il Consiglio d’Europa ha adottato il 17 novembre 2010 e in cui delinea i principi cardine di una giustizia a misura di minore, già patrimonio comune del nostro ordinamento nell’ambito del sistema integrato della tutela dei diritti fondamentali attraverso la CEDU, la Carta di Nizza così come emendata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 2000/C 364/01) e la Convenzione Europea sull’Esercizio dei diritti dei minori adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (ratificata e resa esecutiva in Italia con la Legge n. 77 del 2003).

Olga Anastasi © Riproduzione riservata

#dirittocollaborativo #divorziocollaborativo #praticacollaborativa #collaborative #collaborativelaw #divorce #collaborativedivorce #italy #familylaw #familylawitaly #collaborativepractice #practice #negotiation #participationagreement #separazione #divorzio #opzioni #options #negoziazione #negoziazioneassistita

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi