#Tribunale di Como, 15 novembre 2017. Pres. est. Donatella Montanari
#Divorzio – Coniuge separato avente diritto ad #assegno di mantenimento – Necessità di specifica richiesta di assegno divorzile – Sussiste
#Mantenimento del #figlio #maggiorenne – Che abbia svolto lavori precari – Indipendenza economica – Non sussiste – Onere del beneficiario di informazione sulla propria situazione reddituale e lavorativa – Sussiste
L’assegno di mantenimento conseguente a separazione consensuale è prestazione ben diversa dall’assegno divorzile, soggetto a specifica disciplina circa l’an ed il quantum debeatur, ed è subordinato a condizioni il cui presupposto (persistenza dello status di separazione) ovviamente viene meno una volta caducati gli effetti civili del vincolo matrimoniale.
Non potendo ritenersi che il figlio abbia conseguito la autosufficienza economica per il sol fatto di avere svolto alcuni lavori precari, va confermare il contributo economico già concordato tra i genitori con gli accordi separativi. Tuttavia il soggetto alimentando è tenuto a fornire le informazioni relative alle proprie condizioni reddituali e lavorative, onde evitare al debitore dell’assegno i pregiudizi economici che potrebbero derivargli, sul piano fiscale, ove egli per ignoranza incolpevole richiedesse le detrazioni fiscali (per carichi familiari) relativamente al soggetto beneficiario dello assegno, che va quindi onerato della informazione, trimestrale, circa la propria situazione reddituale e lavorativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16-4-2015 XX adiva il Tribunale di Como chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con YY il 31-7-1993 in Roma, assumendo che i coniugi si erano separati da oltre un triennio come da documentazione prodotta in giudizio e che dall’unione erano nate le figlie WW il 9-8-1994 e QQ il 28-9-1996; chiedeva quindi revocarsi, stante le nuove condizioni economiche di moglie e figlie, il contributo di mantenimento già posto a proprio carico nonché la assegnazione della casa familiare; costituitasi ritualmente, la parte convenuta non si opponeva alla domanda di divorzio ma contestava le avversarie deduzioni sotto il profilo economico, chiedendo confermarsi, in parte qua, le vigenti condizioni di separazione
All’udienza presidenziale 12-11-2015 il Presidente esperiva infruttuosamente il tentativo di conciliazione e quindi, previa adozione dei provvedimenti provvisori, rimetteva le parti innanzi al designato Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio. A seguito degli adempimenti di cui all’art. 183 cpc, la causa veniva istruita mediante produzioni documentali; indi le parti precisavano le rispettive conclusioni all’udienza del 12-7-2017 sicchè la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ex art. 275 cpc.
Ad avviso del Collegio, la domanda principale attorea risulta quindi meritevole di accoglimento; il divorzio è stato invero richiesto sull’accertato ed incontestato presupposto che la separazione dei coniugi risalga ad oltre un triennio (secondo la normativa vigente pro tempore) anteriore al deposito del ricorso introduttivo; devesi quindi escludere, tenuto conto del tempo trascorso e del contegno processuale delle parti, che possa essere ripristinata la comunione coniugale. Quanto alle questioni accessorie, in primo luogo si osserva che nella fase presidenziale la resistente non ha richiesto lo assegno divorzile, bensì la conferma, sotto il profilo economico, delle vigenti condizioni di separazione consensuale (che prevedevano, tra l’altro, lo assegno di mantenimento a suo favore, prestazione ben diversa dallo assegno divorzile, soggetto a specifica disciplina circa l’an ed il quantum debeatur) condizioni il cui presupposto (persistenza dello status di separazione) ovviamente viene meno, per effetto del presente provvedimento, una volta caducati gli effetti civili del vincolo; in ogni caso, anche ove detta domanda dovesse essere intesa quale richiesta di assegno divorzile ai sensi dello art. 5 L 898/70, dalla stessa la convenuta è decaduta non avendo depositato la memoria integrativa ai sensi dello art. 709 3°co c.p.c, quindi non avendo allegato entro i termini di rito la sussistenza degli specifici presupposti dello assegno divorzile.
In secondo luogo, circa la sorte delle figlie, entrambe maggiorenni e conviventi WW con la madre e QQ con il padre, solo quest’ultima risulta attualmente economicamente autosufficiente, siccome riferito nelle difese conclusive dell’attore, mentre WW, a seguito di alcuni impieghi precari e comunque a tempo determinato, è rimasta disoccupata dal 31- 8-2017 (vedasi certificato del Centro per l’Impiego 5-7-2017 e altra documentazione prodotta alla udienza di precisazione delle conclusioni); non potendo quindi ritenersi che la giovane abbia conseguito la #autosufficienza economica per il sol fatto di avere svolto alcuni lavori precari dal 2015 in avanti, devesi confermare (essendo rimaste sostanzialmente invariate le condizioni reddituali del padre, anzi migliorate per effetto della estinzione del mutuo, una volta alienata la casa coniugale) il contributo economico paterno già concordato tra i genitori con gli accordi separativi; va però rilevato che, come evincesi dal citato certificato del Centro per lo Impiego, la ragazza per più mesi ha lavorato con contratti di lavoro a full time, seppure a termine, lucrando quindi retribuzioni adeguate, almeno nei siffatti periodi, al suo personale mantenimento, benché ricevesse ugualmente lo assegno del #padre, rimasto ignaro delle sue vicende lavorative a causa della carenza di comunicazione padre-figlia e fra gli stessi genitori; detta omissione di informazione (foriera di motivi di litigiosità) va censurata posto che anche le obbligazioni alimentari, come le obbligazioni in genere, debbono essere eseguite secondo correttezza e buona fede ex art. 1175 cc, talchè il soggetto alimentando, seppure non intenda coltivare, sul piano affettivo, la relazione parentale, è pur sempre tenuto a fornire le informazioni relative alle proprie condizioni reddituali e lavorative, onde prevenire occasioni di contrasto e litigiosità tra gli ex coniugi legate agli adempimenti economici e evitare al debitore dello assegno i pregiudizi economici che potrebbero derivargli, sul piano fiscale, ove egli per ignoranza incolpevole richiedesse le detrazi oni fiscali ( per carichi familiari) relativamente al soggetto beneficiario dello assegno; la convenuta (o per essa la figlia WW con lei convivente) va quindi onerata della informazione, trimestrale, circa la situazione reddituale e lavorativa di quest’ultima, onere al cui corretto assolvimento risulta subordinato il #credito allo assegno di mantenimento.
Attesa la parziale reciproca soccombenza delle parti circa i profili economici del contenzioso, sussistono giusti motivi ai fini della compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il #Tribunale di Como pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da XX e YY il 31-7-1993 in #Roma, trascritto negli atti di stato civile del Comune stesso, parte 2, serie A, numero 25, ordinando all’ufficiale di stato civile dello stesso Comune di provvedere alla relativa annotazione; pone a carico del padre il contributo di mantenimento per la figlia WW pari ad euro 350,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici istat a far tempo da novembre 2018, con onere di informazione trimestrale di cui in motivazione; compensa le spese di lite.
Cosi deciso in Como in camera di consiglio, addì 15-11-2017
Il Presidente relatore estensore dott.ssa Donatella Montanari.
Redazione IL CASO.it http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/18974
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