Olga

Scritti da Olga Anastasi

THE BIG PICTURE OF THE COLLABORATIVE LAW – ART AND LAW

Art and Law are still concerned with questions that establish human existence in its totality. Thus, where the law concerns the aspects of regulation, construction and consolidation of the principles necessary for the creation of social harmony between individuals, Art admirably performs the task of preserving, enhancing and educating the most important part of human beings, the imaginative and creative capacity, both in power and in action.

Artistic phenomenology and juridical phenomenology overlap, inevitably, since both involve both the individual and private sphere and the social and public bonds and, above all, preserve the humanistic privilege of containing in itself the double nature of theory and practice, inseparable, in the dual identity of speculation and application.

In this sense, the complex of works of art and writings define the literature we call Art History and Art Criticism, as well as the juridical corpus of the norms that regulate the life of a community refer to Law as a doctrine, constituting the heritage of the civil assembly of which we are a part. Art is the symbol of the genius of the individual, as well as of the cultural and social context, the right of the ability to adapt to the rules; in linguistics, then, Law is synonymous with the rule, Art of creative ability. Art and Law are in the background as the maximum parameters of evaluation of things and relationships, in their abstractness of noumeni that from the onset of humanity guide individuals and communities, even in the magnificent personifications of Justice and Beauty, Dike and Aphrodite, women proud and aware of their own vitality, capable of changing the course of events.

O. Anastasi, “Il Divorzio Collaborativo, l’Arte di separarsi con amore” 2014© All rights reserved

“LE SOLEIL NE SE COUCHE JAMAIS SUR MON EMPIRE”

Long life Collaborative Law and those who want to talk about it.

Il Tirreno, 3.25.2018

THE UNIVERSAL ATTITUDE OF THE COLLABORATIVE DIVORCE

“Collaborative Law” is typically used as a synonym phrase for “Collaborative Divorce” because to date the model of collaborating lawyers representing different parties has been employed almost exclusively in divorce settings.  Theoretically, however, the attitudes and skills underpinning collaborative divorce could begin to be employed toward resolving legal issues beyond divorce or family law.

#dirittocollaborativo #divorziocollaborativo #praticacollaborativa #collaborative #collaborativelaw #divorce #collaborativedivorce #italy #familylaw #familylawitaly #collaborativepractice #practice #negotiation #participationagreement #separazione #divorzio #opzioni #options #negoziazione #negoziazioneassistita

L’ASSEMBLEA DEL GRUPPO ITALIANO DI PRATICA COLLABORATIVA ELEGGE IL NUOVO ORGANO DIRETTIVO – BOLOGNA, 23 MARZO 2018

Amarezze e delusioni che negli ultimi otto anni hanno talvolta appannato la mia vitalità ma non la convinzione nella forza e completezza del Diritto Collaborativo come strumento alternativo di risoluzione delle controversie, sono finalmente ricompensate: il Gruppo Italiano di Pratica Collaborativa – di cui sono socio fondatore e che ho presieduto nel primo triennio – riunitosi in assemblea a Bologna, nella splendida cornice dell’Oratorio del Baraccano, ha eletto il suo nuovo organo direttivo. Mi sento orgogliosa e felice di farne ancora parte, stavolta come vicepresidente, e di applaudire al neo presidente avvocato Clara Mecacci e all’avvocato Giuliana Romualdi, segretario, entrambe del foro di Grosseto, al presidente onorario avvocato Marina Marino del foro di Roma, all’avvocato Rebecca Rigon del foro di Milano, tesoriere, all’avvocato Alessandra Hopps e alla psicologa Antonella Zechini, consiglieri, per il distretto di Ascoli Piceno.

Al lavoro e tanti auguri a noi!

Bologna, 23 marzo 2018 http://www.dirittocollaborativo.it/2018/03/23/lassemblea-elegge-il-nuovo-organo-direttivo-bologna-23-marzo-2018/

#dirittocollaborativo #divorziocollaborativo #praticacollaborativa #collaborative #collaborativelaw #divorce #collaborativedivorce #italy #familylaw #familylawitaly #collaborativepractice #practice #negotiation #participationagreement #separazione #divorzio #opzioni #options #negoziazione #negoziazioneassistita

L’AULA CHE SA ASCOLTARE I BAMBINI

“L’aula di audizione protetta – Una giustizia a misura del minore”

Convegno di studiosi, sabato 22 giugno 2013, Sala dei Savi, Palazzo dei Capitani di Ascoli Piceno, a seguire l’inaugurazione dell’aula di audizione protetta presso il Tribunale di Ascoli Piceno, realizzata con il contributo del locale Club Soroptimist.

DIRITTO COLLABORATIVO E RINUNZIA AL MANDATO

Nell’Accordo Partecipativo sono indicati i casi in cui il procedimento può arrestarsi prematuramente, in caso di revoca o rinunzia al mandato. Se un professionista Collaborativo viene a sapere che la parte assistita sta violando l’obbligo di disclosure, dopo averla avvisata che ciò è contrario ai principi della pratica Collaborativa, se il comportamento persiste, deve rinunziare al mandato, avvisando tutte le parti dell’avvenuta cessazione del rapporto con il cliente.

Il rapporto professionale può interrompersi anche quando il professionista ritiene che la parte non sia in grado di partecipare efficacemente al processo, quando violi il divieto di minacciare azioni legali, quando intraprenda procedura giudiziaria nei confronti del coniuge. Il Codice Etico, che informa di sé l’Accordo Partecipativo, impone infatti al professionista Collaborativo di non minacciare procedure giudiziarie nella controversia che sta seguendo e di non continuare a rappresentare un cliente che lo faccia. In caso di interruzione del rapporto Collaborativo, infine, nessuno dei professionisti coinvolti può prestare il proprio patrocinio in un’eventuale causa giudiziaria tra le parti assistite nel corso della pratica Collaborativa.

Nei disegni di legge di convenzione partecipativa assistita da avvocati ispirati al modello francese, l’avvocato designato come negoziatore può invece svolgere la difesa in sede giurisdizionale del proprio assistito, ferma restando la previsione di alcuni obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni apprese durante la negoziazione.[1] L’avvocato non ha alcun vincolo deontologico che gli impedisca di seguire il cliente anche nella causa in tribunale e pertanto potrebbe non essere sufficientemente motivato a percorrere soluzioni alternative o a suggerire alla parte di attendere, oppure a indirizzarlo da altri specialisti per gli aspetti non giuridici della vicenda.

Nella Pratica Collaborativa il divieto posto a entrambi gli avvocati di non rappresentare il proprio cliente in una causa contro l’altro coniuge è la caratteristica dirimente, che differenzia il Diritto Collaborativo dagli altri modelli di convenzioni partecipative assistite da avvocati e in cui si concretizza la vera rivoluzione del sistema, garanzia di credibilità dell’operato dei professionisti nei riguardi della coppia che in questo modo sa di poter contare sui legali prescelti solo a condizione di escludere il ricorso alle eccezioni processuali, alle argomentazioni e agli strumenti tipici del contenzioso.

[1] Cfr. Senato della Repubblica, XVII Legislatura, Disegno di Legge n. 148, “Disposizioni in materia di procedura partecipativa di negoziazione assistita da avvocato”, estratto: Art. 16 Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza “1. Nella procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato gli avvocati e le parti hanno l’obbligo di comportarsi con lealtà e tenere riservate le informazioni ricevute e i documenti acquisiti dalla controparte, purché non conosciuti o non conoscibili; la violazione di tale obbligo è deontologicamente sanzionata per gli avvocati. L’avvocato designato come negoziatore può svolgere la difesa in sede giurisdizionale di chi lo ha designato, fermo restando quanto previsto al comma 3. 2. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell’articolo 810 del Codice di procedura civile in una questione avente il medesimo oggetto della procedura partecipativa di cui al comma 1 del presente articolo o allo stesso direttamente connessa. 3. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite riservatamente dalla controparte, e in precedenza non conosciute o non conoscibili, nel corso di una procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato non possono essere utilizzate, dalla parte che ne è venuta a conoscenza nel corso della procedura, nel giudizio avente anche parzialmente il medesimo oggetto, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della procedura. Della violazione di tale obbligo il giudice informa il competente consiglio dell’ordine degli avvocati. 4. Il difensore della parte e tutti coloro che partecipano alla procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato non sono tenuti a deporre, sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso della procedura, davanti all’autorità giudiziaria o altra autorità. 5. A tutti coloro che partecipano alla procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del medesimo codice, in quanto applicabili.”

Olga Anastasi © Riproduzione riservata

#dirittocollaborativo #praticacollaborativa #collaborativelaw #metodocollaborativo #divorziocollaborativo #collaborativedivorce

INCROCIO DEI DOCUMENTI TRA DISCLOSURE E ORDINE DEL GIUDICE

Nelle controversie tra coniugi che richiedono il ricorso alla procedura giudiziaria di separazione e divorzio la legislazione prevede espressamente, sebbene in modo lacunoso e disorganico, un incisivo potere di indagine da parte del giudice per l’accertamento dei redditi e del patrimonio delle parti. Nella prassi seguita dai nostri tribunali, tuttavia, tale potere ottiene risultati oggettivamente insoddisfacenti, mentre la mera esibizione dei modelli UNICO PF presentati all’Agenzia delle Entrate impedisce un’esaustiva analisi dei redditi e del patrimonio effettivo, cfr. Carlo Rimini, L’accertamento del reddito e del patrimonio delle parti nei giudizi di separazione e divorzio: proposta per un modello di disclosure, in “Opinioni – Processo civile, Famiglia e diritto”, n. 7, 2011.

Da qualche tempo è stata segnalata la tendenza delle coppie a concordare separazioni e divorzi consensuali per evitare l’orientamento alla disclosure finalmente adottato da alcuni tribunali (per esempio Roma, Pordenone, Torino, Monza) che, nel decreto di fissazione dell’udienza presidenziale, sanciscono precisi obblighi a carico delle parti. In particolare: l’obbligo di depositare, prima dell’udienza, la documentazione reddituale degli ultimi tre anni oltre che una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta nei modi ed ai sensi di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ove andranno indicate le seguenti circostanze: a) attività lavorativa e tutte le fonti di reddito (retribuzioni, redditi da lavoro autonomo, pensioni, canoni da locazione, ecc.); b) redditi complessivi netti annui relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi; c) proprietà immobiliari elencate singolarmente indicando la tipologia (abitazione, uffici, negozi, terreni edificabili, etc.), l’anno di acquisto, l’ubicazione, la superficie e la destinazione (se rimasti nella disponibilità, se abitati da componenti del nucleo familiare, se concessi in godimento a terzi e l’eventuale corrispettivo mensile); d) proprietà di beni mobili registrati e in particolare: autovetture (da elencare singolarmente indicando il tipo e l’anno di acquisto); imbarcazioni da diporto con l’indicazione della tipologia (a vela o a motore) e della lunghezza; aeromobili; e) collaboratori domestici indicando la retribuzione mensile corrisposta; f) spese per mutui e finanziamenti con l’indicazione della rata mensile dovuta, dell’anno di erogazione e della durata, per canoni di locazione, per rette di iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi, iscrizione di figli a scuole od università private. Il tribunale avverte anche le parti che la falsità delle dichiarazioni rese è penalmente punita ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e che tale condotta o l’omessa allegazione o la tardività del deposito o la lacunosità della dichiarazione saranno valutate quali argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 C.p.c. già in sede di pronuncia dei provvedimenti provvisori, e, qualora i coniugi abbiano figli minori, nella definizione del regime di affidamento, oltre che ai sensi dell’art. 709ter C.p.c. ed in sede di regolamentazione delle spese processuali ed ai sensi dell’art. 96 C.p.c. (sulla base della considerazione che l’inosservanza del predetto onere ed il tentativo di occultamento del reddito costituisce comportamento contrario all’interesse dei figli e motivo di dilatazione dei tempi del processo). Cfr. anche Tribunale di Torino, Sezione IV Civ., 20/5/2013 decreto.

IL DIRITTO COLLABORATIVO NELLE MARCHE, CORSO AVANZATO

IL DIRITTO COLLABORATIVO

Metodologia e prassi per un uso efficace della Negoziazione Assistita

Corso di formazione di base e di secondo livello nella Pratica Collaborativa

 30, 31 MARZO – 1 APRILE 2017

San Benedetto del Tronto – Auditorium Comune, Viale A. De Gasperi

Ascoli Piceno – Sala Consiglio Ordine Avvocati presso Tribunale, Piazza S. Orlini

Il Diritto Collaborativo è una pratica alternativa per la risoluzione dei conflitti familiari che si svolge fuori dai tribunali, con un alto tasso di riuscita e di soddisfazione destinato a protrarsi nel tempo perché consente di trovare una soluzione soddisfacente salvaguardando l’interesse preminente dei figli.

Il training, che si attiene agli standard dell’International Academy of the Collaborative Professionals, è organizzato dal Gruppo di Pratica Collaborativa Ronald D. Ousky e sarà tenuto dal professionista statunitense, avvocato in Minnesota (USA), mediatore, autore di “The Collaborative Way to Divorce: The Revolutionary Method That Results in Less Stress, Lower Costs, and Happier Kids–without Going to Court” di Stuart G. Webb e Ronald D. Ousky (con traduzione simultanea inglese/italiana durante tutto il corso di formazione).

La normativa sulla negoziazione assistita di cui al decreto legge n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014, ha reso imprescindibile per l’avvocato conoscere gli strumenti e le metodologie del processo collaborativo, l’unico davvero efficace e completo per superare le controversie familiari.

PROGRAMMA

 Giovedì 30 marzo (3 crediti formativi) – San Benedetto del Tronto

14:30-15:00 Registrazione dei partecipanti

15:00-18:00

Presentazione dell’associazione – Il diritto collaborativo, la storia – Avv. Olga Anastasi

Mediazione familiare, negoziazione, diritto collaborativo: il sistema delle ADR (alternative dispute resolutions), similitudini e differenze. La legge n. 162 del 2014 e i metodi di risoluzione delle controversie familiari – Avv. Marina Marino

Il cambiamento di paradigma, l’accordo partecipativo preliminare, il nuovo ruolo dell’avvocato – Avv. Marco Calabrese
Venerdì 31 marzo (8 crediti formativi) – San Benedetto del Tronto

09:00-13:00 Avvocato Ronald D. Ousky

Avvicinare i clienti al processo Collaborativo (primo livello)

Spiegare le opzioni – vantaggi del diritto Collaborativo
Aiutare i clienti a esprimere bisogni e aspettative
Ottenere che l’altro coniuge accetti il percorso

L’equipe di Pratica Collaborativa: ruolo dei singoli professionisti

Spiegazione dei giochi di ruolo, dimostrazioni ed elementi d’interazione
Avvicinare i clienti al metodo Collaborativo (tecnica avanzata)

13:00-14:30 Pausa

14:30-18:30 Avvocato Ronald D. Ousky

La prima riunione congiunta (Four way meeting)
Elementi importanti/obiettivi
Preparazione del cliente

Coinvolgere altri professionisti

Gli incontri e le trattative

Sabato 1 aprile – Ascoli Piceno – Training di II livello

 09:00-13:00 Avvocato Ronald D. Ousky

Questioni critiche e momenti di impasse
Dimostrazioni/giochi di ruolo/barriere e convinzioni limitanti

Sviluppo della pratica: rimuovere gli ostacoli
Le questioni sulla riservatezza
Trattare le situazioni di stallo
L’ascolto e il silenzio

Comitato scientifico: Avvocati Ronald D. Ousky Marina Marino Marco Calabrese Olga Anastasi

Comitato organizzativo: Avvocati Alessandra Hopps Roberto Brancaccio Noemi Vanni Gabriella Ceneri

 Traduzione consecutiva inglese/italiana durante tutto il corso di formazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE

 

Io sottoscritto

Cognome e Nome ______________________________

Nato a __________________ il ______________

Residente/domiciliato in ____________________ (città e cap) Via ______________________

Codice fiscale ___________________

Professione e titolo di studio ______________

Iscritto all’Ordine di _______________________

Tel ______________________ fax ______________________

email _____________________

CHIEDO

di poter partecipare al Corso di formazione base e tecnica avanzata di II Livello per la Pratica Collaborativa che si terrà a San Benedetto del Tronto il 30 e 31 marzo 2017 e/o ad Ascoli Piceno il 1 aprile 2017.

 

Ai fini del perfezionamento dell’iscrizione allego alla presente copia del bonifico relativo alla quota di iscrizione pari a:

A)- Euro 250,00 (ovvero Euro 200,00 per iscrizioni pervenute entro il 3 marzo 2017) per la partecipazione al solo corso di base (indicare le date del 30 e 31 marzo 2017);

B)- Euro 200,00 (ovvero Euro 170,00 per iscrizioni pervenute entro il 3 marzo  2017) per la partecipazione al solo corso avanzato riservato a chi abbia già seguito un training di almeno 12 ore riconosciuto secondo gli standard IACP (indicare la data del 1^ aprile 2017);

C)- Euro 400,00 (ovvero Euro 340,00 per iscrizioni pervenute entro il 3 marzo 2017) per la partecipazione all’intero corso (indicare A+B oppure le date dei tre giorni).

PROROGATO AL 10 MARZO

In ipotesi di ammissione, prendo atto che la mia mancata partecipazione al corso o il mancato pagamento del saldo non mi daranno diritto alla restituzione di quanto già versato.

Autorizzo il trattamento dei miei dati, ai sensi della legislazione vigente in materia di privacy.

(data) _________________ (firma) ____________________________________

 

La quota di partecipazione è (fuori campo IVA) da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a GRUPPO DI PRATICA COLLABORATIVA RONALD D. OSUKY codice IBAN: IT79O0103013502000001701364 – PASCITM1A07 in unica soluzione entro il 18 Marzo 2017, ovvero entro il 3 marzo 2017 per usufruire della riduzione del costo di iscrizione.

 

Per coloro che intendono rinnovare la loro adesione all’associazione Gruppo di Pratica Collaborativa Ronald D. Ousky per l’anno 2017 il costo di partecipazione al corso è pari a Euro 200,00 (ovvero Euro 170,00, in ipotesi di pagamento anticipato al 3.3.2017), comprensivo della quota annuale pari ad Euro 100,00, da versarsi in unica soluzione.

 

Il pagamento dovrà avvenire contestualmente alla richiesta d’iscrizione ed essere documentato mediante invio della copia del bonifico via fax: +39 0735 560481 oppure via e-mail: ai seguenti indirizzi alhopps@libero.it, avv.noemivanni@virgilio.it.

IL DIRITTO COLLABORATIVO NELLE MARCHE

CORSO DI FORMAZIONE DI BASE E TECNICA AVANZATA NELLA PRATICA COLLABORATIVA – 4 e 5 giugno 2015

 

Ascoli Piceno – Sala dei Savi presso Palazzo dei Capitani, Piazza del Popolo

Il Diritto Collaborativo è il metodo per utilizzare in maniera efficace la negoziazione assistita di cui alla Legge n. 162 del 10 novembre 2014, n. 162 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132. È una pratica alternativa per la risoluzione dei conflitti familiari che si svolge fuori dai tribunali, con un alto tasso di riuscita e di soddisfazione destinato a protrarsi nel tempo perché consente di trovare una soluzione soddisfacente per tutti i componenti salvaguardando l’interesse preminente dei figli.

Il training, che si attiene agli standard dell’International Academy of the Collaborative Professionals, è organizzato da Camera Minorile Picena con il patrocinio dell’Unione Nazionale delle Camere Minorili e sarà tenuto da RONALD D. OUSKY, avvocato in Minnesota (USA), mediatore, past-president e fondatore IACP, autore di “The Collaborative Way to Divorce: The Revolutionary Method That Results in Less Stress, Lower Costs, and Happier Kids–without Going to Court” di Stuart G. Webb e Ronald D. Ousky.

PROGRAMMA

Giovedì 4 giugno (6 crediti formativi)

9:30-10:00 Registrazione dei partecipanti

10:00 -10:30 Introduzione e panoramica della formazione

10:30-11:15. A. Panoramica di Diritto Collaborativo

o Definizione di Divorzio Collaborativo
o Storia e sviluppo
o Comprendere l’accordo partecipativo preliminare
o Il cambiamento di paradigma
o Panoramica dei modelli interdisciplinari
o Panoramica delle fasi di un caso Collaborativo

11:15-12:00 B. Avvicinare i clienti al processo Collaborativo (primo livello)

o Spiegare tutte le opzioni
o Vantaggi del diritto Collaborativo
o Prendere spunto dai quesiti trattati nel libro
o Aiutare i clienti a dirti quello che vogliono e di cui hanno bisogno
o Ottenere che l’altro coniuge accetti il percorso

12:00-13:30 Pranzo

13:30-15:00 C. L’equipe di Pratica Collaborativa

o Ruolo del consulente finanziario neutrale
o Ruolo dello specialista dell’infanzia e dell’età evolutiva
o Ruolo del consulente di dinamiche relazionali e/o Coach (neutrale o modello a due)
o Ruolo dell’avvocato: come si differenzia dal ruolo nel processo tradizionale

15:00-15:15. A. Spiegazione dei giochi di ruolo, dimostrazioni ed elementi di interazione

15:15-17:00 B. Avvicinare i clienti al metodo Collaborativo (tecnica avanzata)
o Spiegazione dei vantaggi
o Spiegazione delle opzioni
o Sfide e opportunità
o Criticità e pregiudizi comuni

Venerdì 5 giugno (6 crediti formativi)

10:00- 11:00 C. La prima riunione congiunta (Four way meeting)

o Panoramica
o Elementi importanti/obiettivi
o Preparazione del cliente
o Breve premessa con altri professionisti
o Comprendere interessi alla base della contrattazione
o Dimostrazioni/giochi di ruolo/barriere e convinzioni limitanti

11:00-12:00 D. Gli incontri e le trattative
o Ruoli dei professionisti
o Questioni critiche e momenti di impasse
o Ruolo dell’avvocato: come si differenzia

12:30-13:00 pranzo

13:30-14:30 E. Il lavoro svolto durante gli incontri
o Altri esperti
o Raccolta di informazioni
o Incontri con gli altri membri dell’equipe
o Preparazione dei clienti

14:30-16:00 A. Il Diritto Collaborativo in Italia
o Le sfide specifiche
o Lavorare con i gruppi di pratica e le organizzazioni
16:00-17:00. B. Sviluppo della pratica: rimuovere gli ostacoli
o Le questioni sulla riservatezza
o Trattare le situazioni di stallo
o L’ascolto e il silenzio

o Gruppi di pratica: imparare gli uni dagli altri

o Connessione con la comunità italiana

o Connessione con la comunità internazionale

o Creare un piano specifico per il cambiamento

“A CHE GIOCO GIOCHIAMO?” ASCOLI PICENO 26 MAGGIO 2016

COMUNICATO

L’associazione “Gruppo di Pratica Collaborativa Ronald D. Ousky” è lieta di dare ampia divulgazione all’evento che si terrà il giorno 26 maggio 2016 alle ore 16:00 presso la Sala dei Savi a Palazzo dei Capitani di Ascoli Piceno, dal titolo “A che gioco giochiamo? Simulazione e mediazione di un conflitto di coppia”.

Nell’occasione sarà presentata alla cittadinanza l’associazione di professionisti (avvocati, psicologi-psicoterapeuti, mediatori familiari, commercialisti) che, dopo aver seguito apposito corso formativo, sono abilitati a esercitare l’innovativo metodo Collaborativo nella trattazione della crisi di coppia, evitando il contenzioso innanzi all’autorità giudiziaria e privilegiando l’assunzione di decisioni a tutela dei figli e dell’affidamento condiviso.

La formula scelta per l’evento, rivolto a tutti, è la simulazione di un conflitto familiare – i due partner saranno interpretati dai validi Emilio Iuliani e Alessandra Lazzarini della Compagnia teatrale Donattori – la cui amichevole partecipazione consentirà ai professionisti di illustrare la metodologia e le tecniche utilizzate per giungere alla composizione della lite.

Altri protagonisti gli avvocati Sarah Perrucci e Roberto Brancaccio nel ruolo di avvocati della coppia, la dottoressa Cinzia Valenti, psicologa-psicoterapeuta, l’avvocato Amelia Laureti nel ruolo di mediatore familiare, la sottoscritta che, nella qualità di presidente dell’associazione, introdurrà gli argomenti e fungerà da esplicatore,

Vi aspettiamo.

 

IL PRESIDENTE AVVOCATO OLGA ANASTASI

#DIRITTOCOLLABORATIVO #DIVORZIOCOLLABORATIVO #PRATICACOLLABORATIVA #COLLABORATIVELAW #COLLABORATIVEPRACTICE #FAMILYLAW #SEPARAZIONE #DIVORZIO #METODOCOLLABORATIVO

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi