Olga

Scritti da Olga Anastasi

UNIVERSITÀ DI SIENA, PRESENTAZIONE DEL DIRITTO COLLABORATIVO

A Siena il 6 dicembre 2017, ospite dell’avvocato Giuliana Romualdi del dipartimento di giurispudenza all’università. Ho presentato agli studenti della facoltà origini e metodologia della pratica Collaborativa.

#collaborative #collaborativelaw #divorce #collaborativedivorce #italy #familylaw #familylawitaly #collaborativepractice #practice #negotiation #participationagreement #separazione #divorzio #opzioni #options #negoziazione #negoziazioneassistita

GROSSETO, CORSO DI BASE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA CON IL METODO COLLABORATIVO

A Grosseto, l’11 e 12 settembre 2017, un nutrito numero di professionisti si è riunito per la formazione e adesione al metodo Collaborativo. Il corso è stato tenuto dagli avvocati Marina Marino, Marco Calabrese, Alessandra Hopps, Olga Anastasi e organizzato dall’associazione Gruppo Italiano di Pratica Collaborativa.

Si è avuto modo nell’occasione di spiegare come la legge sulla negoziazione assistita possa decollare efficacemente con l’uso della pratica Collaborativa.

CORSO BASE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA CON IL METODO COLLABORATIVO 11.9.2017/12.9.2017  Studio Legale Avv. Clara Mecacci

Via della Pace n.283 GROSSETO

 Lunedì 11 settembre 2017 h.11.00/13.00 Avv. Olga Anastasi ed Avv. Alessandra Hopps

Il metodo collaborativo cos’è e dove è nato quali le finalità ed i vantaggi :

Cambio di paradigma del lavoro dell’avvocato

  • separazione giudiziale
  • separazione consensuale
  • mediazione
  • negoziazione con il metodo collaborativo

Lunedì 11 settembre 2017 h.14.00/19.00 Avv. Marco Calabrese, Avv. Marina Marino, Avv. Olga Anastasi e Avv. Alessandra Hopps

Il primo incontro con il cliente

I contatti con il legale dell’altro coniuge

Preparazione del 1° incontro a quattro

Stesura, lettura ed esame della convenzione di negoziazione

Metodo per arrivare all’accordo: le diverse fasi da percorrere

Martedì 12 settembre 2017 h.10.00/13.00 Avv. Marco Calabrese, Avv. Marina Marino, Avv. Olga Anastasi ed Avv. Alessandra Hopps

I successivi incontri

Debriefing dopo ciascun incontro

Stesura del verbale dopo ogni incontro con la fissazione dei risultati raggiunti

Incontro finale e stesura dell’accordo di negoziazione

Martedì 12 settembre 2017 h.14.00/17,30

 Simulazione di una negoziazione assistita con l’intervento della Psicologa-Psicoterapeuta, Trainer Dr. Daniela Cerboni

#dirittocollaborativo #praticacollaborativa #collaborative #collaborativelaw #divorce #collaborativedivorce #italy #familylaw #familylawitaly #collaborativepractice #practice #negotiation #participationagreement #separazione #divorzio #opzioni #options #negoziazione #negoziazioneassistita

TRIBUNALE DI ROMA, SEZ. I CIV., SENTENZA 21 luglio 2017 (Pres. Mangano, rel. Pratesi)

#Divorzio – #Assegno #divorzile – Spettanza – #Indipendenza #economica – Precisazioni – Posizione sociale dell’avente #diritto – Rilevanza – Sussiste

Massima segnalata dal Dott. Giuseppe Buffone (riproduzione riservata) su http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/18826

In virtù dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 10/05/2017 n. 11504, nel giudizio diretto al riconoscimento dell’assegno divorzile, occorre in via preliminare accertare (prescindendo dunque da qualsiasi comparazione con le condizioni dell’altro coniuge e con il pregresso tenore di vita) se il coniuge richiedente versi o meno in una condizione di obiettiva indipendenza economica, desunta – salvi casi specifici – da indicatori quali il possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza dell’ex coniuge richiedente), le capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), la stabile disponibilità di una casa di abitazione. Una volta escluso che il coniuge, all’esito del giudizio di cui sopra, operato sulla base del principio di autoresponsabilità economica, si trovi (in atto o in potenza) in una simile condizione di indipendenza, ed abbia quindi in linea astratta diritto a percepire l’assegno divorzile, occorre fare riferimento, sulla base del concorrente principio della solidarietà postconiugale, ai criteri di commisurazione indicati dall’art. 5 l div. (“(….) condizioni dei coniugi, (….) ragioni della decisione, (….) contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrim onio di cias cuno o di quell o comune, (….) reddit o di entrambi (….)”), e “valutare” “tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio” al fine di determinare in concreto la misura dell’assegno di divorzio. Questi principi devono però essere integrati dagli elementi in fatto emergenti dal caso concreto: infatti, nel considerare le esigenze minime che possono e devono essere salvaguardate in virtù della solidarietà p o s t c o n i u g a l e , o c c o r r e a v e r e r i g u ar d o a n c h e a l l a p o s i z i o n e sociale dell’avente diritto (elemento cui fanno richiamo persino le disposizioni che regolano l’obbligo agli alimenti – v. art. 438 c.c.).

Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Tra le parti del presente giudizio è già intervenuta sentenza non definitiva di scioglimento del vincolo matrimoniale; la causa perviene dunque oggi alla decisione del collegio sull’unico tema controverso costituito dalla domanda formulata dalla resistente di vedersi attribuire un consistente assegno divorzile in ragione del notevole divario reddituale dal coniuge, neurochirurgo di fama internazionale.

La richiesta è avversata dal ricorrente, il quale sostiene da un lato che la moglie goda di ampia autonomia, in quanto percettrice di adeguati redditi (lavora presso una organizzazione internazionale con contratti a termine), dall’altro che le proprie risorse si sarebbero sensibilmente ridimensionate rispetto al tempo della separazione, sia in ragione della contrazione della sua attività lavorativa, sia della nascita di un figlio avvenuta nel 2012, sia della ingente esposizione maturata nei confronti del fisco (oltre 500mila euro), in corso di ripianamento attraverso una onerosa rateazione.

E’ noto che nella materia, sino a poco tempo fa oggetto di letture giurisprudenziali pressoché univoche, è intervenuto un recentissimo arresto della Corte di Cassazione, la cui sezione prima, con la sentenza 10/05/2017 n° 11504, ha ampiamente rimesso in discussione quello che da taluni era definito “il dogma” della conservazione del tenore di vita matrimoniale.

Dato per presupposto che il giudizio sulla spettanza dell’assegno doveva essere orientato dal c.d. criterio assistenziale, il significato ed il contenuto unanimemente attribuito a tale espressione era quello di legittimare l’imposizione di un contributo al coniuge più abbiente laddove i mezzi dell’altro si rivelassero insufficienti a mantenere un tenore di vita comparabile con quello tenuto in costanza di matrimonio; l’assegno, in tale accezione, veniva dunque a riparare e riequilibrare “l’apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni e c o n o m i ch e ” .

Nella innovativa visione della Cassazione, al contrario, occorre in via preliminare accertare (prescindendo dunque da qualsiasi comparazione con le condizioni dell’altro coniuge e con il pregresso tenore di vita) se il coniuge richiedente versi o meno in una condizione di obiettiva indipendenza economica, desunta – salvi casi specifici – da indicatori quali il possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza dell’ex coniuge richiedente), le capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), la stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Una volta escluso che il coniuge, all’esito del giudizio di cui sopra, operato sulla base del principio di autoresponsabilità economica, si trovi (in atto o in potenza) in una simile condizione di indipendenza, ed abbia quindi in linea astratta diritto a percepire l’assegno divorzile, occorre fare riferi ment o, sulla base del concorrente principio della solidarietà postconiugale, ai criteri di commisurazione indicati dall’art. 5 l div. (“(….)condizioni dei coniugi, (….) ragioni della decisione, (….) contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, (….) reddito di entrambi (….)”), e “valutare” “tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio” al fine di determinare in concreto la misura dell’assegno di divorzio.

La sentenza rimarca dunque la distanza tra i doveri di assistenza che presiedono il rapporto di coniugio dai più attenuati doveri di solidarietà postconiugale.

Ora, ad una prima lettura, la situazione dei coniugi Yyyy – Xxxx sembra rientrare nel novero dei casi che – alla luce dei criteri ermeneutici proposti dalla Cassazione – dovrebbero condurre alla reiezione della domanda di assegno divorzile; la resistente infatti lavora per un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite (…..) con contratti a termine (sin qui costantemente rinnovati) e redditi netti annui che si attestano mediamente intorno ai 35.000 euro; nessun accostamento è possibile pertanto tra la persona di Xxxx Xxxx e l’immagine di un coniuge in condizioni di necessità o bisogno.

E tuttavia a parere del collegio è opportuno integrare i principi pur condivisibili da cui muove la sentenza in commento (in particolare la resistenza a soluzioni che determinano nei fatti una sorta di rendita di posizione, inconciliabili con la stessa evoluzione sociale del matrimonio), con ulteriori considerazioni che consentano un effettivo adattamento dell’istituto dell’assegno divorzile alle peculiarità delle diverse realtà familiari.

La ricostruzione della storia della coppia, come emerge dagli atti e dalle testimonianze, restituisce l’immagine di una donna che consapevolmente ha lasciato per diversi anni il proprio lavoro presso …… (ove era inquadrata a tempo indeterminato) per seguire il marito in … dove egli svolgeva la propria attività ….; tutti i testimoni hanno riferito dell’attenzione che la Xxxx ha manifestato verso il coniuge, intessendo una fitta rete di relazioni sociali che hanno in qualche modo agevolato la brillantissima carriera di lui; si evince poi che solo una volta ristabilita prevalente residenza a Roma la donna abbia ripreso (a far data dal 2000) la propria attività presso ….., ma senza essere più inquadrata stabilmente, bensì unicamente con contratti a tempo determinato.

Altra vicenda che appare significativa nella ricostruzione della vita familiare è quella che attiene alla casa familiare (prestigioso appartamento in zona centrale …), acquistata dal marito e da questi intestata alla moglie in concomitanza con il matrimonio (circostanza non contestata) e quindi dalla moglie stessa conferita in una società immobiliare (……srl) costituita nel 2005 (circa un anno prima dell’avvio della separazione) di cui la maggioranza delle quote era detenuta dalla madre di Yyyy, che ne era anche amministratrice; poco dopo la Xxxx aveva ceduto le proprie quote della ….. ad una ulteriore società (intestazione cui ella aveva attribuito natura fiduciaria e che le era stata suggerita per conseguire vantaggi fiscali); di tali passaggi è dato conto nella sentenza che nel maggio 2013 ha accolto la domanda di rilascio dell’immobile, formulata dalla ….in danno della Xxxx, la quale dunque, in seguito ad una serie di operazioni immobiliari da cui non ha palesemente tratto alcun tipo di vantaggio, si è trovata improvvisamente priva dell’abitazione di cui sino ad alcuni anni prima era titolare esclusiva.

Poste queste premesse “storiche”, va altresì considerato che i redditi fiscalmente emersi dell’odierno ricorrente si attestano intorno ai 26.000,00 euro netti mensili, ma che il susseguirsi di accertamenti fiscali nei suoi confronti, qui ostentato al fine di rappresentare una condizione di minore forza economica, evidenzia in realtà la produzione di ben maggiori introiti; il tenore di vita che traspare dalle testimonianze e dalla documentazione prodotta è comunque elevatissimo. Ora è vero che la rilevanza ermeneutica dello stile di vita pregresso, come si è detto, è destinata ad essere fortemente se non del tutto ridimensionata nella valutazione del diritto all’assegno; resta però il fatto che nel considerare le esigenze minime che possono e devono essere salvaguardate in virtù della solidarietà postconiugale, occorre avere riguardo anche alla posizione sociale dell’avente diritto (elemento cui fanno richiamo persino le disposizioni che regolano l’obbligo agli alimenti – v. art. 438 c.c.).

Nel caso dei coniugi Xxxx – Yyyy, in particolare, risulta innegabile che la moglie – lungi dall’essersi adagiata sul tenore di vita offertole dal marito – si sia adoperata, non appena ritrovata una stabilità residenziale, per mettere a frutto per quanto possibile le competenze professionali in passato acquisite, ma che abbia comunque scontato in qualche modo gli anni in cui, per seguire le esigenze di carriera del marito, si era trovata nella necessità di lasciare il proprio posto di lavoro: se non altro in termini di minore sicurezza della attuale posizione lavorativa, che si articola oggi in una serie di contratti a tempo determinato anziché come in precedenza in uno stabile inquadramento. Tale minore certezza riveste tanto maggiore rilievo in quanto ad oggi ella si trova nella necessità di prendere in locazione un immobile, essendo del tutto prova di beni patrimoniali, a seguito del conferimento della sua abitazione nella società amministrata dalla madre del marito, nella quale la Xxxx non ha conservato alcuna partecipazione.

Non si tratta dunque di intervenire in funzione equilibratrice di una condizione personale indubbiamente disallineata, né di ricondurre il tenore di vita dell’ex moglie agli standards di cui aveva in precedenza beneficiato, quanto di evitare che ella – ad onta del contributo obiettivamente fornito al menage coniugale (se non altro col rendersi disponibile ad una vita itinerante in funzione degli interessi professionali del coniuge) possa trovarsi oggi – ad esempio – nella difficoltà di mantenere una soluzione abitativa adeguata al proprio livello professionale e sociale.

In tale contesto, pare al collegio che (ferme per il passato le misure adottate in via provvisoria) l’attribuzione di un assegno divorzile di € 1.600,00 mensili, sia soluzione adeguata ad assicurare un giusto assetto post – matrimoniale, sì da garantire alla moglie una prospettiva di stabilità abitativa nonostante la mancanza di beni patrimoniali, e sotto questo profilo liberarla da una potenziale condizione di incertezza legata alla non prevedibilità del suo futuro lavorativo. Tale soluzione, pur nel rispetto delle linee guida tracciate dal giudice di legittimità (posto che ben altra commisurazione si sarebbe avuta nel tentativo di equilibrare le due economie), consente dunque di adeguarne l’applicazione alla particolarità del caso concreto.

Le spese di lite vengono compensate in presenza di margini di soccombenza reciproca.

p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle condizioni del divorzio

tra i coniugi

– Fermi per il passato i provvedimenti vigenti, a far data dal mese successivo alla presente pronuncia pone a carico del ricorrente Yyyy Yyyy l’obbligo di corrispondere a Xxxx Xxxx un assegno divorzile di € 1.600,00 mensili, da corrispondere al domicilio dell’avente diritto entro il giorno 5 di ogni mese, soggetto a rivalutazione istat.

Compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Roma, in data 21/07/2017

#separazione #divorzio #diritto #mantenimento #coniuge #separato #figli #maggiorenne #avvocato #tribunale #roma #legale #famiglia #minori

ASSEGNI DIVORZILI: RICHIESTA DEL CONIUGE E MANTENIMENTO DEL FIGLIO NON ECONOMICAMENTE INDIPENDENTE

#Tribunale di Como, 15 novembre 2017. Pres. est. Donatella Montanari 

#Divorzio – Coniuge separato avente diritto ad #assegno di mantenimento – Necessità di specifica richiesta di assegno divorzile – Sussiste

#Mantenimento del #figlio #maggiorenne – Che abbia svolto lavori precari – Indipendenza economica – Non sussiste – Onere del beneficiario di informazione sulla propria situazione reddituale e lavorativa – Sussiste

L’assegno di mantenimento conseguente a separazione consensuale è prestazione ben diversa dall’assegno divorzile, soggetto a specifica disciplina circa l’an ed il quantum debeatur, ed è subordinato a condizioni il cui presupposto (persistenza dello status di separazione) ovviamente viene meno una volta caducati gli effetti civili del vincolo matrimoniale.

Non potendo ritenersi che il figlio abbia conseguito la autosufficienza economica per il sol fatto di avere svolto alcuni lavori precari, va confermare il contributo economico già concordato tra i genitori con gli accordi separativi. Tuttavia il soggetto alimentando è tenuto a fornire le informazioni relative alle proprie condizioni reddituali e lavorative, onde evitare al debitore dell’assegno i pregiudizi economici che potrebbero derivargli, sul piano fiscale, ove egli per ignoranza incolpevole richiedesse le detrazioni fiscali (per carichi familiari) relativamente al soggetto beneficiario dello assegno, che va quindi onerato della informazione, trimestrale, circa la propria situazione reddituale e lavorativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16-4-2015 XX adiva il Tribunale di Como chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con YY il 31-7-1993 in Roma, assumendo che i coniugi si erano separati da oltre un triennio come da documentazione prodotta in giudizio e che dall’unione erano nate le figlie WW il 9-8-1994 e QQ il 28-9-1996; chiedeva quindi revocarsi, stante le nuove condizioni economiche di moglie e figlie, il contributo di mantenimento già posto a proprio carico nonché la assegnazione della casa familiare; costituitasi ritualmente, la parte convenuta non si opponeva alla domanda di divorzio ma contestava le avversarie deduzioni sotto il profilo economico, chiedendo confermarsi, in parte qua, le vigenti condizioni di separazione

All’udienza presidenziale 12-11-2015 il Presidente esperiva infruttuosamente il tentativo di conciliazione e quindi, previa adozione dei provvedimenti provvisori, rimetteva le parti innanzi al designato Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio. A seguito degli adempimenti di cui all’art. 183 cpc, la causa veniva istruita mediante produzioni documentali; indi le parti precisavano le rispettive conclusioni all’udienza del 12-7-2017 sicchè la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ex art. 275 cpc.

Ad avviso del Collegio, la domanda principale attorea risulta quindi meritevole di accoglimento; il divorzio è stato invero richiesto sull’accertato ed incontestato presupposto che la separazione dei coniugi risalga ad oltre un triennio (secondo la normativa vigente pro tempore) anteriore al deposito del ricorso introduttivo; devesi quindi escludere, tenuto conto del tempo trascorso e del contegno processuale delle parti, che possa essere ripristinata la comunione coniugale. Quanto alle questioni accessorie, in primo luogo si osserva che nella fase presidenziale la resistente non ha richiesto lo assegno divorzile, bensì la conferma, sotto il profilo economico, delle vigenti condizioni di separazione consensuale (che prevedevano, tra l’altro, lo assegno di mantenimento a suo favore, prestazione ben diversa dallo assegno divorzile, soggetto a specifica disciplina circa l’an ed il quantum debeatur) condizioni il cui presupposto (persistenza dello status di separazione) ovviamente viene meno, per effetto del presente provvedimento, una volta caducati gli effetti civili del vincolo; in ogni caso, anche ove detta domanda dovesse essere intesa quale richiesta di assegno divorzile ai sensi dello art. 5 L 898/70, dalla stessa la convenuta è decaduta non avendo depositato la memoria integrativa ai sensi dello art. 709 3°co c.p.c, quindi non avendo allegato entro i termini di rito la sussistenza degli specifici presupposti dello assegno divorzile.

In secondo luogo, circa la sorte delle figlie, entrambe maggiorenni e conviventi WW con la madre e QQ con il padre, solo quest’ultima risulta attualmente economicamente autosufficiente, siccome riferito nelle difese conclusive dell’attore, mentre WW, a seguito di alcuni impieghi precari e comunque a tempo determinato, è rimasta disoccupata dal 31- 8-2017 (vedasi certificato del Centro per l’Impiego 5-7-2017 e altra documentazione prodotta alla udienza di precisazione delle conclusioni); non potendo quindi ritenersi che la giovane abbia conseguito la #autosufficienza economica per il sol fatto di avere svolto alcuni lavori precari dal 2015 in avanti, devesi confermare (essendo rimaste sostanzialmente invariate le condizioni reddituali del padre, anzi migliorate per effetto della estinzione del mutuo, una volta alienata la casa coniugale) il contributo economico paterno già concordato tra i genitori con gli accordi separativi; va però rilevato che, come evincesi dal citato certificato del Centro per lo Impiego, la ragazza per più mesi ha lavorato con contratti di lavoro a full time, seppure a termine, lucrando quindi retribuzioni adeguate, almeno nei siffatti periodi, al suo personale mantenimento, benché ricevesse ugualmente lo assegno del #padre, rimasto ignaro delle sue vicende lavorative a causa della carenza di comunicazione padre-figlia e fra gli stessi genitori; detta omissione di informazione (foriera di motivi di litigiosità) va censurata posto che anche le obbligazioni alimentari, come le obbligazioni in genere, debbono essere eseguite secondo correttezza e buona fede ex art. 1175 cc, talchè il soggetto alimentando, seppure non intenda coltivare, sul piano affettivo, la relazione parentale, è pur sempre tenuto a fornire le informazioni relative alle proprie condizioni reddituali e lavorative, onde prevenire occasioni di contrasto e litigiosità tra gli ex coniugi legate agli adempimenti economici e evitare al debitore dello assegno i pregiudizi economici che potrebbero derivargli, sul piano fiscale, ove egli per ignoranza incolpevole richiedesse le detrazi oni fiscali ( per carichi familiari) relativamente al soggetto beneficiario dello assegno; la convenuta (o per essa la figlia WW con lei convivente) va quindi onerata della informazione, trimestrale, circa la situazione reddituale e lavorativa di quest’ultima, onere al cui corretto assolvimento risulta subordinato il #credito allo assegno di mantenimento.

Attesa la parziale reciproca soccombenza delle parti circa i profili economici del contenzioso, sussistono giusti motivi ai fini della compensazione delle spese di lite tra le parti.

PQM
Il #Tribunale di Como pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da XX e YY il 31-7-1993 in #Roma, trascritto negli atti di stato civile del Comune stesso, parte 2, serie A, numero 25, ordinando all’ufficiale di stato civile dello stesso Comune di provvedere alla relativa annotazione; pone a carico del padre il contributo di mantenimento per la figlia WW pari ad euro 350,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici istat a far tempo da novembre 2018, con onere di informazione trimestrale di cui in motivazione; compensa le spese di lite.

Cosi deciso in Como in camera di consiglio, addì 15-11-2017
Il Presidente relatore estensore dott.ssa Donatella Montanari.

Redazione IL CASO.it http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/18974

#separazione #divorzio #diritto #mantenimento #coniuge #separato #figli #maggiorenne #avvocato #tribunale #roma

CONTATTO INIZIALE CON ALTRI AVVOCATI

Subito dopo aver ricevuto dal cliente il mandato a trattare il caso con il metodo _1AT1117Collaborativo occorrerà:

1. stabilire un rapporto di lavoro con l’altro avvocato, superare eventuali precedenti rapporti conflittuali, prendere in considerazione la nomina di un facilitatore della comunicazione da invitare se gli avvocati passano da comportamenti collaborativi a contraddittori;

2. confermare la scelta del metodo e che entrambi gli avvocati stiano preparando il proprio cliente alle stesse regole del processo;

3. rivelare apertamente gli eventuali squilibri potenziali e le forze destabilizzanti che i clienti portano con sé;

4. concordare l’ordine del giorno per la prima riunione a quattro con i clienti;

5. determinare come gestire il sostegno temporaneo sulle questioni urgenti e i tempi per l’esercizio della genitorialità per stabilizzare la situazione senza impegnarsi in una eventuale prematura negoziazione di problemi più complessi;

6. determinare il luogo in cui effettuare la prima riunione a quattro; stabilire chi, durante l’incontro, preparerà le copie di Accordo di partecipazione per la firma congiunta e chi preparerà la sintesi scritta dell’incontro;

7. confermare che entrambi rinunceranno al mandato e /o interromperanno il processo collaborativo se il proprio cliente dovesse agire in malafede.

DIVORZIO_COLLABORATIVO_coverPossono prevedersi anche incontri di contatto iniziali con altri professionisti coinvolti nel caso o se necessario più avanti.

PRIMO COLLOQUIO CON IL CLIENTE E SCHEMA DI INTERVISTA

  1. Fa domande aperte per valutare se il processo collaborativo è adatto al tuo cliente.
  2. Ascolta i suoi interessi/bisogni piuttosto che soffermarti sui problemi.
  3. Fornisci informazioni complete sul sistema di risoluzione delle controversie in modo che il cliente possa scegliere in maniera consapevole il processo che gli è più congeniale.
  4. Spiega come funziona il processo collaborativo:
  5. ogni cliente assume un avvocato collaborativo appositamente formato;
  6. i clienti e gli avvocati si incontrano nelle riunioni a quattro e lavorano come una squadra per raggiungere un accordo;
  7. gli avvocati mantengono il controllo sul processo collaborativo e guidano i clienti nell’attraversarlo;
  8. altri professionisti, come coah, consulenti finanziari e specialisti dell’infanzia, sono introdotti secondo necessità per migliorare la capacità delle parti di raggiungere un accordo che soddisfi le esigenze di entrambe le parti e della famiglia;
  9. rivedere il materiale informativo fornito al cliente.
  10. Indica i vantaggi del processo collaborativo:
  11. crea un ambiente confortevole affinché si scongiuri il rischio di andare in tribunale;
  12. la comunicazione è rispettosa;
  13. le informazioni sono scambiate in maniera chiara e completa, anche quelle riguardanti interessi e bisogni rilevanti;
  14. esplora un’ampia gamma di possibili scelte;
  15. permette di raggiungere soluzioni accettabili per entrambi i clienti.
  16. Informare chiaramente che l’avvocato collaborativo deve rinunziare al mandato se non è possibile raggiungere un accordo.
  17. Decidere come coinvolgere il coniuge nel processo collaborativo.

UNA QUESTIONE DI FIDUCIA

La prospettiva collaborativa e in generale conciliativa e/o negoziale propone di valutare un metodo diverso per la soluzione delle controversie accanto a quello giudiziale e di contrapposizione secondo il metodo del contraddittorio nelle aule di Giustizia.

Per alcuni si tratta di un’opportuna e persino necessaria evoluzione del ruolo forense, per altri di uno strumento in più tra le opzioni prospettabili al Cliente per la soddisfazione degli interessi dello stesso.

In ogni caso, impone di ritornare e ripartire dalla fiducia, pietra fondante del rapporto cliente – avvocato e alla quale abbiamo forse lasciato uno spazio sempre minore nel nostro quotidiano. Ma non è un problema solo dell’avvocatura.

Quanto vi fidate del nuovo collega di lavoro? Della dottoressa di famiglia che vi dice che la vostra tosse non è nulla e passerà? Del tassista a cui avete chiesto di fare in fretta e che prende strade che non conoscete? Dell’impiegata della posta che sparisce in un ufficio proprio quando è il vostro turno? O del coniuge da cui vi state separando che chiede di cambiare giorno di visita o che propone un nuovo percorso scolastico per vostro figlio?

Oggi, è possibile riflettere sui comportamenti umani e quindi anche sulle decisioni che prendiamo e le conseguenze che ne conseguono “come un domino” in primis sulle nostre relazioni e, in ultima analisi, sulla società intera attraverso un gioco. Sì proprio un gioco interattivo.

Nicky Case, sviluppatrice di videogiochi nata a Singapore, lo scorso Luglio ha pubblicato online una nuova invenzione ludico-interattiva che è più una guida alla teoria dei giochi e al come e perché riponiamo la nostra fiducia nel prossimo.

Secondo Nicky Case (che secondo Forbes – Profile – sviluppa “explorable explanations“: giochi costruiti per illustrare concretamente le complesse questioni del vivere sociale) la teoria dei giochi non solo può spiegare l’epidemia di diffidenza che ha invaso la nostra società ma può anche risolverla.

Non vogliamo anticiparvi nulla per non influenzarvi, ma per invogliarvi a trovare la mezz’oretta che richiede il gioco vi diciamo solo una cosa: vi siete mai chiesti perché ci fidiamo sempre meno del prossimo?

Se vuoi sapere il perché dell’epidemia di diffidenza in cui viviamo e se c’è un modo per combatterla vai al link e fai la tua partita al gioco: Evolution of Trust http://ncase.me/trust/

Push PLAY and learn – potresti essere tu a risolvere la diffidenza del mondo

P.S.: se decidi di provare, ti invitiamo a farci sapere  cosa ne pensi o cosa hai imparato, tra qualche settimana ti proporremo un’analisi del gioco e ci piacerebbe includere la tua opinione.

Rebecca Rigon  (avvocato del Foro di Milano)

Sara Rigon (Medico Chirurgo – Medico di Medicina Generale)

 

ME TOO – ANCHE IO. Arte e Diritto, la bellezza delle relazioni umane

*“A che cosa può aprirsi il mondo? Ad altre possibilità di mondi: è l’arte a rivelare ogni volta il mondo a se stesso, alla sua possibilità che dischiude un senso, mentre invece il senso stabilito è chiuso.” (Jean-Luc Nancy)

I periodi di grande cambiamento cominciano sempre con la sfida nei confronti delle frontiere artistiche preesistenti, che poi si estende alle frontiere sociali più significative, finché poi l’intera società si trova trasformata.” (Arthur C. Danto)

*Gli artisti, si sa, rompono il muro del silenzio e sfidano i tempi con coraggio e azzardo, scardinando l’ordine prestabilito e interrompendo il flusso della normalità, così come osò fare l’arte delle avanguardie del Novecento e come continua a fare ancora oggi, costringendo spettatori, critici e specialisti a pensare in modo inusuale, a volte così ardito da risultare scandaloso, compreso solo a posteriori. Ci misuriamo così col più grande cimento e cerchiamo le parole: l’opera d’arte ci svela la sua capacità di parlare del mondo in termini tanto diversi da quelli che usiamo nelle nostre relazioni quotidiane e rende manifesta la vera natura delle cose, ne anticipa e ne chiarisce il senso, quello originario e più inaccessibile.
Con la stessa forza anche il Diritto Collaborativo è un modo speciale di pensare, di cambiare se stessi insieme al mondo, non possiede la certezza dell’applicazione ma si presenta come l’unico percorso possibile, oggi, per realizzare la sintesi tra l’astrattezza della legge e la concretezza del caso particolare in materia di separazione.

Essere contemporanei, cosa richiesta sia all’artista che a colui che giudica o redige le norme che regolano da vicino le relazioni umane più sensibili, vuol dire non coincidere perfettamente col proprio tempo, ma essere in grado di percepire il buio del presente per afferrarne l’essenza.

Scrive Giorgio Agamben: “La contemporaneità è una singolare relazione che aderisce al proprio tempo e, insieme, ne prende le distanze. […] Coloro che coincidono troppo pienamente con la loro epoca […] combaciando perfettamente con essa in ogni punto, non sono contemporanei perché, proprio per questo, non riescono a vederla. […] Per esperire la contemporaneità è invece necessario quello scarto che consente di scorgere l’ineffabile e contemporaneo è chi riceve in pieno viso il fascio di tenebra proveniente dal suo tempo.

*Paola Pallotta, “Arte e Diritto, la bellezza delle relazioni umane”, in Olga Anastasi, “Il Divorzio Collaborativo”, Ascoli Piceno, 2014 @ Riproduzione riservata https://www.amazon.it/divorzio

A ROMA “LAWYERS AS PEACE MAKERS – LAWYERS AS CHANGE MAKERS”

Il Gruppo Italiano di Pratica Collaborativa ha incontrato a Roma, presso il Teatro Ar.Ma., J. Kim Wright, avvocato, coach ed esperta di ADR, autrice, fondatrice dell’Integrative Law Movement.

 

 

LAWYERS AS PEACE MAKERS – LAWYERS AS CHANGE MAKERS

Il 13 Novembre 2017 dalle ore 11:00 alle 16:00 il Gruppo Italiano di Pratica Collaborativa ospita a Roma presso il teatro AR. MA, via Ruggero di Lauria n. 22, il seminario di J. Kim Wright, avvocato, coach ed esperta di ADR – dal titolo “Lawyers as Peace Makers – Lawyers as Change Makers”. a colloquio con la psicologa psicoterapeuta Daniela Cerboni, coach e formatore.

Traduzione italiana di Marco Calabrese, avvocato

Testo originale di J. Kim Wright a seguire

“AVVOCATI COME PACIFICATORI E AUTORI DEL CAMBIAMENTO”locandina

presenta un nuovo modo di guardare alla pratican legale e al sistema normativo. Nell’ultima generazione di avvocati le ADR (sistema alternativo di risoluzione delle controversie) hanno rappresentato un nuovo e differente approccio alla legge. Alla fine del secolo scorso, nuovi modelli hanno iniziato a evolvere e emergere da tali radici. Questi nuovi modelli formano ciò che potrebbe rappresentare l’inizio di un nuovo approccio al diritto e al sistema legale: il diritto integrativo.

L’American Bar Association si è chiesta se tali approcci non possano rappresentare la prossima e grande “nouvelle vague” della professione; tuttavia le innovazioni non sono limitate agli Stati Uniti.

Kim Wright viaggia intorno al mondo da circa dieci anni scoprendo, dimostrando e scrivendo dei pionieri che aprono le nuove piste della legge.

In questo seminario i partecipanti verranno a conoscenza dei più innovativi sviluppi del diritto. Tali sviluppi includono nuove maniere di rapportarsi ai clienti, nuovi modelli e nuovi approcci alla pratica legale che riflettono i mutamenti del commercio, della salute, delle risorse umane, dell’economia e dei media. Esploreremo le qualità necessarie a un avvocato del ventunesimo secolo, vi mostreremo l’opera di alcuni degli avvocati europei che stanno spianando la strada. I partecipanti vedranno i collegamenti tra fini personali, valori e innovazione legale. Vedranno le nuove possibilità di soddisfazione nella carriera legale e il nuovo apprezzamento del ruolo degli avvocati come autori del cambiamento della società. Potranno trarne ispirazione per esplorare gli approcci alternativi alla pratica forense, più in linea con i propri valori e finalità.

J Kim Wright – Ottobre 2017.

Docenti: J. Kim Wright, Avvocato e Formatore1c05fda

Durata del seminario Ore 4, in lingua inglese.

La intervisterà e faciliterà la traduzione la psicologa psicoterapeuta Dott.ssa Daniela Cerboni, coach e formatore.

 

ORIGINALE INGLESE

Lawyers as Peacemakers and Changemakers introduces a new way of looking at law practice and the legal system. In the last generation of lawyers, ADR was the new and different approach. At the end of the last century, new models began to evolve and emerge from those roots. These new models form what could be the beginning of a new approach to law and the legal system, integrative law. The American Bar Association has asked whether these new approaches are the “next big wave” in the profession, though the innovations are not limited to the United States. J. Kim Wright has been traveling around the world for nearly a decade,

discovering, showcasing, and writing about the pioneers who are blazing new trails in law. In this workshop:

Participants will learn about cutting-edge developments in law. These developments include new ways of engaging with clients, new models, and new approaches to law which reflect the shifts in business, health care, human resources, economics, and media. We will explore the skills needed for a 21st Century lawyer and showcase some of the European lawyers who are leading the way.

Participants will see the connection between personal purpose, values, and legal innovation. They will see new possibilities for satisfaction in a legal career and new appreciation for the role of lawyers as changemakers in society.

Participants will be inspired to explore alternative approaches to legal practice that align with their purpose and values.

J. Kim Wright, October 2017

 

Olga Anastasi avvocato

presidente del Gruppo Italiano di Pratica Collaborativa

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi