Olga

Articoli nella categoria Diritto collaborativo e ADR

E NON SEMBRAVA FIGLIO D’UOMO MORTALE, MA D’UN DIO

Venti regole per ridurre le resistenze in un incontro di Pratica Collaborativa

E non sembrava figlio d’uomo mortale, ma d’un dio” (Omero, Iliade, XXIV, 258-259)

Pare quindi: che l’autocontrollo e la sopportazione paziente siano cose eccellenti e lodevoli, mentre la mancanza di autocontrollo e la mollezza siano cose ignobili e biasimevoli; che chi è capace di dominarsi e chi sa tenere fermo il suo ragionamento è la stessa persona, e ciò vale anche per chi non si domina e devia dal suo ragionamento” (Aristotele, Etica Nicomachea, VII, 2)

  1. Inizia valutando te stesso in modo onesto e oggettivo.
  2. Evita di coinvolgerti come se le posizioni dell’altro fossero accuse nei tuoi confronti.
  3. Prova ad anticipare le ragioni che induconoa resistere, prevedi delle soluzioni nella tua proposta.
  4. Cerca di capire perché l’altra parte considera la tua proposta inaccettabile e cosa la renderebbe più trattabile.
  5. Chiedi quali sono le preoccupazioni, ascoltale, riconoscile.
  6. Ricerca i problemi sottostanti e le motivazioni.
  7. Offri concessioni senza aspettarti niente in cambio.
  8. Condividi i risultati e gli sforzi per arrivarci.
  9. Sii disponibile a riconsiderare e riformulare la tua proposta.
  10. Procedi a piccoli passi per risolvere un problema complesso.
  11. Crea tentativi di accordo, proponi esperimenti.
  12. Chiedi un riscontro, mostra come riceverlo, offrine uno tuo.
  13. Ringrazia l’altra parte, complimentati per le sue idee.
  14. Mettiti nei suoi panni, poi cerca una via d’uscita.
  15. Sii sincero, di’ la verità e anche l’indicibile.
  16. Fa emergere comportamenti celati in modo da poterli discutere, a tua volta manifesta i tuoi.
  17. Perfeziona la comunicazione, agevola le dinamiche, migliora i rapporti.
  18. Ricerca modalità che consentano all’altra parte di soddisfare i propri interessi senza che si senta umiliata.
  19. Va’ piano, senza forzare la conclusione.
  20. Rinuncia, con la capacità di ricominciare da capo.

Olga Anastasi © Riproduzione riservata

SENECA, DE IRA, PENSIERI SPARSI DI DIRITTO COLLABORATIVO

“La tristezza è compagna dell’iracondia, e ogni forma d’ira si risolve in essa, sia dopo il pentimento sia dopo l’insuccesso” (Seneca, De ira, II, 6)

Sappiamo che una separazione scatena una gamma di emozioni negative, rabbia, delusione, rancore; dopo averle provate e manifestate, ci si sente spossati, sovrastati da malinconia e stanchezza. Il processo Collaborativo ci sostiene nel comprendere che ciò che proviamo è quanto di più naturale possa accadere quando siamo sotto pressione.

L’avvocato Collaborativo è preparato a riconoscere questi stati d’animo e a suggerirti se è necessario ricorrere all’ausilio di uno specialista che t’insegni a dominare gli stati emotivi, affinché si trasformino a tuo vantaggio.

Lo specialista neutrale è disponibile a intervenire nel procedimento, fornendoti consulenza personale ed esclusiva oppure partecipando agli incontri a quattro o con il tuo legale per facilitare la comunicazione.

“Alcuni reati li abbiamo commessi, altri pensati, altri desiderati, altri incoraggiati; in certi casi siamo innocenti perché le cose non sono andate come avremmo voluto. Riflettiamo su questo, mostriamoci benevoli con chi sbaglia” (De ira, II, 28)

È naturale non fidarsi più del tuo compagno di vita se all’improvviso scopri che è cambiato, che ti ha tradito, o se la convivenza è diventata così insopportabile da rendere irritanti odori, rumori, abitudini che sino a poco tempo prima costituivano la vostra quotidianità. Per costruire un buon accordo di separazione, soprattutto se ci sono figli da crescere, occorre recuperare la fiducia. Nell’ammettere che il rapporto di coppia non funziona più è necessario riconoscere alla persona che avevamo scelto come coniuge le qualità positive che ci avevano orientato all’inizio. Su quelle si renderà possibile condividere obiettivi e interessi, allontanandosi da posizioni contrapposte.

“La cura più efficace contro l’ira sta nel prendere tempo […] la dilazione, in modo che si plachi il suo primo bollore, e si dissolva o sia meno fitta la nebbia che offusca la mente. Per riprendere possesso di noi stessi non servirà tanto tempo, basterà anche una sola ora” (De ira, III, 12)

Se nel corso degli incontri a quattro si creano situazioni di tensione o se durante la trattativa tra coniugi e rispettivi avvocati si verifica una fase di stallo, la seduta potrà essere sospesa per invitare la parte in crisi ad allontanarsi, da sola o con il proprio avvocato, lasciando decomprimere ansia e turbamenti; nel secondo caso si rinvia invece a un momento successivo la discussione sull’argomento che crea disaccordo, possibilmente concentrandosi su una questione più immediata e facilmente risolvibile.

“Lotta con te stesso: se vuoi vincere l’ira, essa non può vincere te” (De ira, III, 13)

Il processo Collaborativo è una palestra filosofica. Se riesci a condurlo a termine sottoscrivendo l’accordo definitivo, il migliore possibile a cui potevi oggettivamente aspirare, ti sentirai migliore, avrai acquisito il senso di ogni scelta che hai fatto, ti sarai assunto nuovamente il più arduo dei compiti, la conoscenza e l’accettazione di te e dell’altro.

Olga Anastasi © Riproduzione riservata

Seneca, De Ira, http://www.classicitaliani.it/073/Seneca_de_ira.htm

 

L’ETICA DEI PROFESSIONISTI COLLABORATIVI

La precisa volontà di modificare totalmente, quasi rivoluzionandolo, il metodo tradizionale con cui gli avvocati, i giudici, le coppie, oltre agli altri professionisti e ai soggetti variamente coinvolti, erano soliti affrontare un caso di separazione, viene espressa in modo esplicito, inequivocabile e moralmente ponderoso nel Codice Etico redatto dai professionisti Collaborativi secondo gli standard dell’International Academy of Collaborative Professionals https://www.collaborativepractice.com.

Una sorta di decalogo che non si limita a dettare norme di comportamento pratico, ma che invece abbraccia interamente le convinzioni etiche e deontologiche del professionista Collaborativo, guidandolo e sostenendolo nelle scelte che gli si presentano e che deve affrontare con lucidità e convinzione. Il Codice esplicita valori e principi necessari e imprescindibili per la piena completezza di un sentire comune e rappresenta al tempo stesso una conquista e una sfida, nell’applicazione della nuova metodologia Collaborativa e delle sue opportunità, insistendo sulla necessità dell’operare in sinergia interdisciplinare.

Sono fermamente convinta che le idee e gli orientamenti ivi espressi siano non soltanto il frutto e la conseguenza del pensiero e del lavoro costante di professionisti appassionati e di alta levatura, ma anche la trascrizione della nuova tendenza culturale, la temperie generale che ha investito negli ultimi anni tutto il pensiero giuridico e sociale delle società occidentali.

La Pratica Collaborativa si esprime in maniera molto diversa rispetto al modo di gestire un caso di separazione o divorzio col metodo giudiziario tradizionale perché obbliga coloro che la praticano a usare delle regole etiche non comuni nelle discipline individuali secondo degli standard:

  1. stabilire un sistema comune di valori, principi e criteri che guidino i Professionisti Collaborativi nelle loro scelte e condotte;
  2. creare una base di principi cardine per i comportamenti etici dei professionisti;
  3. identificare precise responsabilità dei Professionisti Collaborativi nei confronti dei clienti, dei colleghi e della collettività.

THE BIG PICTURE OF THE COLLABORATIVE LAW – ART AND LAW

Art and Law are still concerned with questions that establish human existence in its totality. Thus, where the law concerns the aspects of regulation, construction and consolidation of the principles necessary for the creation of social harmony between individuals, Art admirably performs the task of preserving, enhancing and educating the most important part of human beings, the imaginative and creative capacity, both in power and in action.

Artistic phenomenology and juridical phenomenology overlap, inevitably, since both involve both the individual and private sphere and the social and public bonds and, above all, preserve the humanistic privilege of containing in itself the double nature of theory and practice, inseparable, in the dual identity of speculation and application.

In this sense, the complex of works of art and writings define the literature we call Art History and Art Criticism, as well as the juridical corpus of the norms that regulate the life of a community refer to Law as a doctrine, constituting the heritage of the civil assembly of which we are a part. Art is the symbol of the genius of the individual, as well as of the cultural and social context, the right of the ability to adapt to the rules; in linguistics, then, Law is synonymous with the rule, Art of creative ability. Art and Law are in the background as the maximum parameters of evaluation of things and relationships, in their abstractness of noumeni that from the onset of humanity guide individuals and communities, even in the magnificent personifications of Justice and Beauty, Dike and Aphrodite, women proud and aware of their own vitality, capable of changing the course of events.

O. Anastasi, “Il Divorzio Collaborativo, l’Arte di separarsi con amore” 2014© All rights reserved

“LE SOLEIL NE SE COUCHE JAMAIS SUR MON EMPIRE”

Long life Collaborative Law and those who want to talk about it.

Il Tirreno, 3.25.2018

THE UNIVERSAL ATTITUDE OF THE COLLABORATIVE DIVORCE

“Collaborative Law” is typically used as a synonym phrase for “Collaborative Divorce” because to date the model of collaborating lawyers representing different parties has been employed almost exclusively in divorce settings.  Theoretically, however, the attitudes and skills underpinning collaborative divorce could begin to be employed toward resolving legal issues beyond divorce or family law.

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L’ASSEMBLEA DEL GRUPPO ITALIANO DI PRATICA COLLABORATIVA ELEGGE IL NUOVO ORGANO DIRETTIVO – BOLOGNA, 23 MARZO 2018

Amarezze e delusioni che negli ultimi otto anni hanno talvolta appannato la mia vitalità ma non la convinzione nella forza e completezza del Diritto Collaborativo come strumento alternativo di risoluzione delle controversie, sono finalmente ricompensate: il Gruppo Italiano di Pratica Collaborativa – di cui sono socio fondatore e che ho presieduto nel primo triennio – riunitosi in assemblea a Bologna, nella splendida cornice dell’Oratorio del Baraccano, ha eletto il suo nuovo organo direttivo. Mi sento orgogliosa e felice di farne ancora parte, stavolta come vicepresidente, e di applaudire al neo presidente avvocato Clara Mecacci e all’avvocato Giuliana Romualdi, segretario, entrambe del foro di Grosseto, al presidente onorario avvocato Marina Marino del foro di Roma, all’avvocato Rebecca Rigon del foro di Milano, tesoriere, all’avvocato Alessandra Hopps e alla psicologa Antonella Zechini, consiglieri, per il distretto di Ascoli Piceno.

Al lavoro e tanti auguri a noi!

Bologna, 23 marzo 2018 http://www.dirittocollaborativo.it/2018/03/23/lassemblea-elegge-il-nuovo-organo-direttivo-bologna-23-marzo-2018/

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DIRITTO COLLABORATIVO E RINUNZIA AL MANDATO

Nell’Accordo Partecipativo sono indicati i casi in cui il procedimento può arrestarsi prematuramente, in caso di revoca o rinunzia al mandato. Se un professionista Collaborativo viene a sapere che la parte assistita sta violando l’obbligo di disclosure, dopo averla avvisata che ciò è contrario ai principi della pratica Collaborativa, se il comportamento persiste, deve rinunziare al mandato, avvisando tutte le parti dell’avvenuta cessazione del rapporto con il cliente.

Il rapporto professionale può interrompersi anche quando il professionista ritiene che la parte non sia in grado di partecipare efficacemente al processo, quando violi il divieto di minacciare azioni legali, quando intraprenda procedura giudiziaria nei confronti del coniuge. Il Codice Etico, che informa di sé l’Accordo Partecipativo, impone infatti al professionista Collaborativo di non minacciare procedure giudiziarie nella controversia che sta seguendo e di non continuare a rappresentare un cliente che lo faccia. In caso di interruzione del rapporto Collaborativo, infine, nessuno dei professionisti coinvolti può prestare il proprio patrocinio in un’eventuale causa giudiziaria tra le parti assistite nel corso della pratica Collaborativa.

Nei disegni di legge di convenzione partecipativa assistita da avvocati ispirati al modello francese, l’avvocato designato come negoziatore può invece svolgere la difesa in sede giurisdizionale del proprio assistito, ferma restando la previsione di alcuni obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni apprese durante la negoziazione.[1] L’avvocato non ha alcun vincolo deontologico che gli impedisca di seguire il cliente anche nella causa in tribunale e pertanto potrebbe non essere sufficientemente motivato a percorrere soluzioni alternative o a suggerire alla parte di attendere, oppure a indirizzarlo da altri specialisti per gli aspetti non giuridici della vicenda.

Nella Pratica Collaborativa il divieto posto a entrambi gli avvocati di non rappresentare il proprio cliente in una causa contro l’altro coniuge è la caratteristica dirimente, che differenzia il Diritto Collaborativo dagli altri modelli di convenzioni partecipative assistite da avvocati e in cui si concretizza la vera rivoluzione del sistema, garanzia di credibilità dell’operato dei professionisti nei riguardi della coppia che in questo modo sa di poter contare sui legali prescelti solo a condizione di escludere il ricorso alle eccezioni processuali, alle argomentazioni e agli strumenti tipici del contenzioso.

[1] Cfr. Senato della Repubblica, XVII Legislatura, Disegno di Legge n. 148, “Disposizioni in materia di procedura partecipativa di negoziazione assistita da avvocato”, estratto: Art. 16 Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza “1. Nella procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato gli avvocati e le parti hanno l’obbligo di comportarsi con lealtà e tenere riservate le informazioni ricevute e i documenti acquisiti dalla controparte, purché non conosciuti o non conoscibili; la violazione di tale obbligo è deontologicamente sanzionata per gli avvocati. L’avvocato designato come negoziatore può svolgere la difesa in sede giurisdizionale di chi lo ha designato, fermo restando quanto previsto al comma 3. 2. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell’articolo 810 del Codice di procedura civile in una questione avente il medesimo oggetto della procedura partecipativa di cui al comma 1 del presente articolo o allo stesso direttamente connessa. 3. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite riservatamente dalla controparte, e in precedenza non conosciute o non conoscibili, nel corso di una procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato non possono essere utilizzate, dalla parte che ne è venuta a conoscenza nel corso della procedura, nel giudizio avente anche parzialmente il medesimo oggetto, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della procedura. Della violazione di tale obbligo il giudice informa il competente consiglio dell’ordine degli avvocati. 4. Il difensore della parte e tutti coloro che partecipano alla procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato non sono tenuti a deporre, sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso della procedura, davanti all’autorità giudiziaria o altra autorità. 5. A tutti coloro che partecipano alla procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del medesimo codice, in quanto applicabili.”

Olga Anastasi © Riproduzione riservata

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INCROCIO DEI DOCUMENTI TRA DISCLOSURE E ORDINE DEL GIUDICE

Nelle controversie tra coniugi che richiedono il ricorso alla procedura giudiziaria di separazione e divorzio la legislazione prevede espressamente, sebbene in modo lacunoso e disorganico, un incisivo potere di indagine da parte del giudice per l’accertamento dei redditi e del patrimonio delle parti. Nella prassi seguita dai nostri tribunali, tuttavia, tale potere ottiene risultati oggettivamente insoddisfacenti, mentre la mera esibizione dei modelli UNICO PF presentati all’Agenzia delle Entrate impedisce un’esaustiva analisi dei redditi e del patrimonio effettivo, cfr. Carlo Rimini, L’accertamento del reddito e del patrimonio delle parti nei giudizi di separazione e divorzio: proposta per un modello di disclosure, in “Opinioni – Processo civile, Famiglia e diritto”, n. 7, 2011.

Da qualche tempo è stata segnalata la tendenza delle coppie a concordare separazioni e divorzi consensuali per evitare l’orientamento alla disclosure finalmente adottato da alcuni tribunali (per esempio Roma, Pordenone, Torino, Monza) che, nel decreto di fissazione dell’udienza presidenziale, sanciscono precisi obblighi a carico delle parti. In particolare: l’obbligo di depositare, prima dell’udienza, la documentazione reddituale degli ultimi tre anni oltre che una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta nei modi ed ai sensi di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ove andranno indicate le seguenti circostanze: a) attività lavorativa e tutte le fonti di reddito (retribuzioni, redditi da lavoro autonomo, pensioni, canoni da locazione, ecc.); b) redditi complessivi netti annui relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi; c) proprietà immobiliari elencate singolarmente indicando la tipologia (abitazione, uffici, negozi, terreni edificabili, etc.), l’anno di acquisto, l’ubicazione, la superficie e la destinazione (se rimasti nella disponibilità, se abitati da componenti del nucleo familiare, se concessi in godimento a terzi e l’eventuale corrispettivo mensile); d) proprietà di beni mobili registrati e in particolare: autovetture (da elencare singolarmente indicando il tipo e l’anno di acquisto); imbarcazioni da diporto con l’indicazione della tipologia (a vela o a motore) e della lunghezza; aeromobili; e) collaboratori domestici indicando la retribuzione mensile corrisposta; f) spese per mutui e finanziamenti con l’indicazione della rata mensile dovuta, dell’anno di erogazione e della durata, per canoni di locazione, per rette di iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi, iscrizione di figli a scuole od università private. Il tribunale avverte anche le parti che la falsità delle dichiarazioni rese è penalmente punita ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e che tale condotta o l’omessa allegazione o la tardività del deposito o la lacunosità della dichiarazione saranno valutate quali argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 C.p.c. già in sede di pronuncia dei provvedimenti provvisori, e, qualora i coniugi abbiano figli minori, nella definizione del regime di affidamento, oltre che ai sensi dell’art. 709ter C.p.c. ed in sede di regolamentazione delle spese processuali ed ai sensi dell’art. 96 C.p.c. (sulla base della considerazione che l’inosservanza del predetto onere ed il tentativo di occultamento del reddito costituisce comportamento contrario all’interesse dei figli e motivo di dilatazione dei tempi del processo). Cfr. anche Tribunale di Torino, Sezione IV Civ., 20/5/2013 decreto.

IL DIRITTO COLLABORATIVO NELLE MARCHE, CORSO AVANZATO

IL DIRITTO COLLABORATIVO

Metodologia e prassi per un uso efficace della Negoziazione Assistita

Corso di formazione di base e di secondo livello nella Pratica Collaborativa

 30, 31 MARZO – 1 APRILE 2017

San Benedetto del Tronto – Auditorium Comune, Viale A. De Gasperi

Ascoli Piceno – Sala Consiglio Ordine Avvocati presso Tribunale, Piazza S. Orlini

Il Diritto Collaborativo è una pratica alternativa per la risoluzione dei conflitti familiari che si svolge fuori dai tribunali, con un alto tasso di riuscita e di soddisfazione destinato a protrarsi nel tempo perché consente di trovare una soluzione soddisfacente salvaguardando l’interesse preminente dei figli.

Il training, che si attiene agli standard dell’International Academy of the Collaborative Professionals, è organizzato dal Gruppo di Pratica Collaborativa Ronald D. Ousky e sarà tenuto dal professionista statunitense, avvocato in Minnesota (USA), mediatore, autore di “The Collaborative Way to Divorce: The Revolutionary Method That Results in Less Stress, Lower Costs, and Happier Kids–without Going to Court” di Stuart G. Webb e Ronald D. Ousky (con traduzione simultanea inglese/italiana durante tutto il corso di formazione).

La normativa sulla negoziazione assistita di cui al decreto legge n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014, ha reso imprescindibile per l’avvocato conoscere gli strumenti e le metodologie del processo collaborativo, l’unico davvero efficace e completo per superare le controversie familiari.

PROGRAMMA

 Giovedì 30 marzo (3 crediti formativi) – San Benedetto del Tronto

14:30-15:00 Registrazione dei partecipanti

15:00-18:00

Presentazione dell’associazione – Il diritto collaborativo, la storia – Avv. Olga Anastasi

Mediazione familiare, negoziazione, diritto collaborativo: il sistema delle ADR (alternative dispute resolutions), similitudini e differenze. La legge n. 162 del 2014 e i metodi di risoluzione delle controversie familiari – Avv. Marina Marino

Il cambiamento di paradigma, l’accordo partecipativo preliminare, il nuovo ruolo dell’avvocato – Avv. Marco Calabrese
Venerdì 31 marzo (8 crediti formativi) – San Benedetto del Tronto

09:00-13:00 Avvocato Ronald D. Ousky

Avvicinare i clienti al processo Collaborativo (primo livello)

Spiegare le opzioni – vantaggi del diritto Collaborativo
Aiutare i clienti a esprimere bisogni e aspettative
Ottenere che l’altro coniuge accetti il percorso

L’equipe di Pratica Collaborativa: ruolo dei singoli professionisti

Spiegazione dei giochi di ruolo, dimostrazioni ed elementi d’interazione
Avvicinare i clienti al metodo Collaborativo (tecnica avanzata)

13:00-14:30 Pausa

14:30-18:30 Avvocato Ronald D. Ousky

La prima riunione congiunta (Four way meeting)
Elementi importanti/obiettivi
Preparazione del cliente

Coinvolgere altri professionisti

Gli incontri e le trattative

Sabato 1 aprile – Ascoli Piceno – Training di II livello

 09:00-13:00 Avvocato Ronald D. Ousky

Questioni critiche e momenti di impasse
Dimostrazioni/giochi di ruolo/barriere e convinzioni limitanti

Sviluppo della pratica: rimuovere gli ostacoli
Le questioni sulla riservatezza
Trattare le situazioni di stallo
L’ascolto e il silenzio

Comitato scientifico: Avvocati Ronald D. Ousky Marina Marino Marco Calabrese Olga Anastasi

Comitato organizzativo: Avvocati Alessandra Hopps Roberto Brancaccio Noemi Vanni Gabriella Ceneri

 Traduzione consecutiva inglese/italiana durante tutto il corso di formazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE

 

Io sottoscritto

Cognome e Nome ______________________________

Nato a __________________ il ______________

Residente/domiciliato in ____________________ (città e cap) Via ______________________

Codice fiscale ___________________

Professione e titolo di studio ______________

Iscritto all’Ordine di _______________________

Tel ______________________ fax ______________________

email _____________________

CHIEDO

di poter partecipare al Corso di formazione base e tecnica avanzata di II Livello per la Pratica Collaborativa che si terrà a San Benedetto del Tronto il 30 e 31 marzo 2017 e/o ad Ascoli Piceno il 1 aprile 2017.

 

Ai fini del perfezionamento dell’iscrizione allego alla presente copia del bonifico relativo alla quota di iscrizione pari a:

A)- Euro 250,00 (ovvero Euro 200,00 per iscrizioni pervenute entro il 3 marzo 2017) per la partecipazione al solo corso di base (indicare le date del 30 e 31 marzo 2017);

B)- Euro 200,00 (ovvero Euro 170,00 per iscrizioni pervenute entro il 3 marzo  2017) per la partecipazione al solo corso avanzato riservato a chi abbia già seguito un training di almeno 12 ore riconosciuto secondo gli standard IACP (indicare la data del 1^ aprile 2017);

C)- Euro 400,00 (ovvero Euro 340,00 per iscrizioni pervenute entro il 3 marzo 2017) per la partecipazione all’intero corso (indicare A+B oppure le date dei tre giorni).

PROROGATO AL 10 MARZO

In ipotesi di ammissione, prendo atto che la mia mancata partecipazione al corso o il mancato pagamento del saldo non mi daranno diritto alla restituzione di quanto già versato.

Autorizzo il trattamento dei miei dati, ai sensi della legislazione vigente in materia di privacy.

(data) _________________ (firma) ____________________________________

 

La quota di partecipazione è (fuori campo IVA) da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a GRUPPO DI PRATICA COLLABORATIVA RONALD D. OSUKY codice IBAN: IT79O0103013502000001701364 – PASCITM1A07 in unica soluzione entro il 18 Marzo 2017, ovvero entro il 3 marzo 2017 per usufruire della riduzione del costo di iscrizione.

 

Per coloro che intendono rinnovare la loro adesione all’associazione Gruppo di Pratica Collaborativa Ronald D. Ousky per l’anno 2017 il costo di partecipazione al corso è pari a Euro 200,00 (ovvero Euro 170,00, in ipotesi di pagamento anticipato al 3.3.2017), comprensivo della quota annuale pari ad Euro 100,00, da versarsi in unica soluzione.

 

Il pagamento dovrà avvenire contestualmente alla richiesta d’iscrizione ed essere documentato mediante invio della copia del bonifico via fax: +39 0735 560481 oppure via e-mail: ai seguenti indirizzi alhopps@libero.it, avv.noemivanni@virgilio.it.

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