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Articoli nella categoria Diritto minorile, delle persone e delle relazioni familiari

AMAMI COME SE FOSSI UN’ISOLA (IT’S OH SO QUIET)

Tommaso Ottieri, Ischia. Olio su tavola 2018Amami come se fossi un’isola/ Distante ma raggiungibile/ Col mare calmo tu/ Ti prepari e vieni qui/ Col mare grosso tu/ Farai fatica un po’*. Il malato mentale (nel caso specifico si trattava di una paziente affetta da schizofrenia paranoide cronica) non necessita di misure protettive giudiziarie quando è circondato dall’amore e dalle cure quotidiane dei suoi familiari, che gli garantiscono “sussidiarietà rimediale” con autonomia. L’orgogliosa unicità sta nel mistero dei suoi abissi e nella fecondità degli squarci di luce. Leggi il decreto del Giudice tutelare presso il Tribunale di Modena del 4 maggio 2017 Tribunale-di-Modena-decreto-4-maggio-2017

In foto Tommaso Ottieri, Ischia. Olio su tavola, 2018. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it Tutti i diritti riservati.

 

 

IL CALCOLO DEI DADI PIÙ NON TORNA*

Giovanni Manunta Pastorello, Ziggy. Acrilico su tela, 2018Il gioco d’azzardo, quasi trentaquattromila euro di debiti per consumazioni al bar, gratta e vinci, finanziamenti, a fronte di modeste entrate mensili da pensionata, definiscono l’essenza della prodigalità ossia “un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare eccessivamente rispetto alle proprie condizioni socio-economiche e al valore oggettivamente attribuibile al denaro”. Per la Corte di Cassazione lo sperpero di sostanze è presupposto per l’apertura dell’amministrazione di sostegno “indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità e, quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili.”

La misura di protezione dell’amministrazione di sostegno, nell’interesse della beneficiaria, appare «maggiormente idonea ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, attesa la sua flessibilità e la maggiore agilità della procedura applicativa meno afflittiva rispetto alla pronuncia di inabilitazione». Leggi la sentenza della Corte di Cassazione n. 5492 del 7.3.2018 ADS CASSAZ SU PRODIGALIT

In foto Giovanni Manunta Pastorello, Ziggy. Acrilico su tela, 2018

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*Eugenio Montale, La casa dei doganieri, 1930.

ELISIONE E VISIONE

Silvia Idili, Visionaria 30Il disprezzo ossessivo è attrazione, sembrano dirci gli atti processuali di questa vicenda, nella quale due figlie minorenni verbalizzano e agiscono il loro rifiuto contro il padre, “con scenari presi a prestito […], crudeltà e insensibilità perpetrata.” Senza entrare nel dibattito “circa il consenso della comunità scientifica in ordine alla sindrome da alienazione parentale,” il Tribunale di Brescia dispone allora l’affidamento esclusivo al padre, affinché le due ragazzine ripristino un rapporto equilibrato, ostile o pacato come può essere naturalmente il contraddittorio filiale, eppure sulla base di una sua visione per com’è tutti i giorni e non per come la sua immagine può giungere loro elisa, attraverso il filtro e il vissuto materno. Leggi l’ordinanza del Tribunale di Brescia del 19.11.2018 ordinanza_tribunale-di-Brescia

In foto Silvia Idili, Visionaria 30. Olio su tavola, 2015. Per gentile concessione di http://www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

 

MATUSALEMME NON È UNA MALATTIA

ARRIVABENE I FOLLIEra infatti il settimo discendente di Abramo, patriarca antidiluviano secondo la Genesi, dunque probabilmente la persona più anziana mai esistita, il cui nome è sinonimo di longevità o arretratezza, non certo di follia. Avevano scomodato persino Publio Terenzio Afro, i tre figli di un attempato imprenditore, fondatore di nota azienda nell’Emilia, chiedendo al Giudice tutelare di Modena la nomina di un amministratore di sostegno che ne curasse gli interessi, sostenendo il brocardo Senectus ipsa est morbus (la vecchiaia è di per sé una malattia), attribuendo al padre comportamenti discutibili ascrivibili a decadimento cognitivo senile. L’arzillo vecchietto aveva in effetti fatto visita all’azienda di famiglia con una ditta di trasporti, aveva portato via due quadri e l’auto della società, aveva ordinato di smontare il mobilio degli uffici, aveva poi fatto distruggere con una motosega gli arredi non scomponibili. Lucidissimo, ha risposto alle domande del Tribunale, spiegando il conflitto generazionale alla base della richiesta dei suoi figli, il cui unico interesse è risultato essere mettere le mani anzitempo sul patrimonio paterno. Il Giudice ha sentenziato alla Gianni Brera – “La vecchiaia è bella, peccato duri poco” -, ha ribadito che l’amministrazione di sostegno si debba fondare sulla menomazione psichica e sull’impossibilità gestionale, ha condannato persino i figli alla rifusione delle spese processuali, caso raro nella giurisdizione volontaria. Suggerisco la lettura integrale del decreto qui allegato, Tribunale di Modena, Sezione II civile, del 16.3.2018, Decreto-Trib.-Modena-16.3.2018 vivaddio esauriente e scritto in linguaggio godibile.

A corredo oggi scelgo il dipinto di Agostino ArrivabeneI folli. Olio su lino, 2017*. Il tema della follia mi è molto caro, come sa chi mi conosce bene, e cito sempre Shakespeare: “La pazzia, Signore, se ne va a spasso per il mondo come il sole, e non c’è luogo in cui non risplenda.” Nell’opera di Arrivabene la trilogia di folli è invece avviluppata in masse nere e dense, ciò che penso dei tre figli ingrati.

* Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it

Tutti i diritti riservati.

 

DIALOGO SOTTERRANEO, A TERMINE INDETERMINATO

Alice: “Per quanto tempo è per sempre?”
Bianconiglio: “A volte, solo un secondo”. (Lewis Carroll)

Accade di frequente che un genitore – senza nemmeno fissare una scadenza – conceda in comodato al proprio figlio un immobile di sua proprietà, nel mentre costui convola a nozze o mette al mondo finalmente l’agognato erede, immobile che per la legge diventa casa familiare, con tutto ciò che ne consegue per diritto di abitazione e godimento. Tutto bene finché conviene. Se poi invece la coppia scoppia e con la separazione dei coniugi l’appartamento è assegnato giudizialmente di solito alla nuora, affidataria preferenziale della prole, il suocero reclama il rilascio perché ha cambiato idea. Nel concedere l’uso dell’immobile scorrevano, nella vitalità della famiglia, dialoghi sotterranei, equilibri affettivi, economici e sociali che la separazione sovverte. DI STASIO- DIALOGO SOTTERRANEOSe il comodante vuole riottenere la disponibilità dell’appartamento, il giudice è tenuto ad accertare che perduri, nell’interesse dei figli conviventi minorenni (o maggiorenni non autosufficienti), la destinazione del bene all’uso cui è stato adibito, dovendo, in caso contrario, ordinarne la restituzione, quanto meno parziale. In un siffatto contratto è comunque implicito e sotteso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative dei familiari anche oltre la crisi, a termine indeterminato.

In allegato la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione I civile, 2 Febbraio 2017, n. 2771 2771.2017

In foto Stefano Di StasioDialogo sotterraneo. Olio su tela, 2018. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it Tutti i diritti riservati.

 

L’ADORAZIONE DEL FIGLIO

ANDREA FIORINO PAPAVERI ROSSISe è vero che Talete, a chi gli chiese perché non era diventato padre, rispose “Perché adoro i bambini”, è altrettanto vero che nessuna norma obbliga a un previo esame sulle capacità di amore, dedizione e senso di responsabilità verso i propri venuti al mondo, durante o dopo il matrimonio. Così è capitato che un buon Procuratore della Repubblica si sia trovato costretto a rifiutare la domanda di separazione su accordo stretto dai genitori, in sede di negoziazione assistita, perché prevedeva poche visite ai figli da parte del padre, per lo più giustificate dai suoi impegni lavorativi. Il Presidente del Tribunale ha dovuto pertanto convocare le parti, ha precisato che è essenziale che siano informate dai propri legali dell’«importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori», le ha invitate pertanto a modificare le condizioni in senso più favorevole al diritto alla bigenitorialità dei figli, diritto che implica per costoro la possibilità di mantenere relazioni stabili sia con il padre che con la madre, a prescindere dal genitore con cui vivono quotidianamente.

In allegato decreto del Tribunale di Torino del 29.5.2017 trib.-torino-29.5.17

In foto Andrea Fiorino, Papaveri rossi. Acrilico, fusaggine, gesso e pastelli su cotone grezzo, 2017. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it

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TANTO VALE ODIARE CON CALMA

Divorziare è un viaggio faticoso, irto d’insidie, perciò suggerisco sempre l’opzione non Marco Arduini, In viaggio
contenziosa, buona per gli italiani, in patria e all’estero, e anche per i residenti in Italia che abbiano contratto matrimonio nel loro paese d’origine. D’altra parte, come in tutti i viaggi, la fretta è cattiva consigliera e, poiché tra due ex coniugi “l’odio è il piacere più duraturo”, tanto vale odiare con calma, per dirla con Lord Byron. Il caso riguarda due coniugi cittadini stranieri non separati che, per ottenere ancora più velocemente il divorzio, risiedendo in Italia hanno scelto la procedura di negoziazione assistita prevista dalla legge n. 162 del 2014. Scelta mirabile, direte voi, e lo penso anch’io, perché si divorzia consensualmente nell’atmosfera confortevole dello studio del proprio avvocato, evitando il trauma di varcare la soglia del palazzo di giustizia, per giunta in tempi ragionevoli. La coppia tuttavia, per fare ancora prima, ha inteso ottenere l’applicazione del divorzio diretto previsto dalla legge straniera, senza aver previamente esperito la procedura di separazione, come invece dispone l’art. 6 del decreto legge 132, convertito nella legge 162 del 2014 che a sua volta richiama l’art. 3 della legge sul divorzio. Insomma, dopo il rifiuto ad accogliere la domanda da parte del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica, il Tribunale di Torino, con decreto in Camera di Consiglio del 1^ giugno 2018 ha dovuto pronunziarsi conformemente al dettato della norma, affermando che non vi è stata alcuna violazione di principi costituzionali e che il Pubblico Ministero ha invocato il superiore interesse di tutelare la figlia minorenne perché su tale fondamento è chiamato a esprimere il proprio rifiuto. Dal 2015, inoltre, anche il diritto di famiglia italiano prevede tempi più rapidi, pertanto dopo sei mesi dall’aver ottenuto la separazione consensuale, alla coppia sarebbe stato possibile chiedere agevolmente anche la sentenza di divorzio. E finire a odiarsi con flemma consona alle circostanze.

In allegato il decreto del Tribunale di Torino, 1^ giugno 2018 decr-trib.-torino-1.6.18

In foto Marco ArduiniIn viaggio. Acrilico e tempera su tavola, 2016. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it

 

 

 

È TUTTORA REATO NON MANTENERE I PROPRI FIGLI

GIULIA HUOBER-L'ORA DELLA CENA 2017Parrebbe un assioma essere tenuti ad assicurare ai propri figli il sostentamento, per la loro condizione di persone non in grado di badare a se stesse e dunque bisognose, invece il dibattito giuridico è ancora vivo e aperto, rintuzzato dalla recente proposta contenuta nel disegno di legge n. S 735 (DDL Pillon) di abrogare l’art. 570bis del codice penale. La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 22 novembre 2018, ha pertanto dovuto ristabilire un’armonia: la minore età dei figli costituisce essa stessa, in via presuntiva, uno stato di bisogno, cui consegue l’obbligo per i genitori di assicurare loro i mezzi di sussistenza, “obbligo che non viene meno neppure qualora al sostentamento del minore provveda l’altro genitore o un terzo”, con ciò richiamando un principio già espresso nel 2015, con la sentenza n. 18749. Confermata pertanto la condanna a due mesi di reclusione e 200 euro di multa per il genitore inadempiente, oltre al pagamento delle spese processuali e al versamento di duemila euro in favore della cassa delle ammende.

In allegato Corte di Cassazione, Sezione VI penale – 22 novembre 2018, n. 52663

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE – SENTENZA 22 novembre 2018, n.52663

In foto Giulia HuoberL’ora della cena. Tempera su carta intelata, 2017.

Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it

 

A NEW ADVENTURE IS ABOUT TO BEGIN! IL PROGETTO PSEFS INIZIA

A NEW ADVENTURE IS ABOUT TO BEGIN!

I am happy and proud to announce that, in my capacity of Negotiator and Collaborative attorney at Family and Minors Law, I have been appointed as stakeholder in the European PSEF Project – Personalized Solution in Europe Family and Succession Law which starts in Brussels on December 14th, 2018. The Project is coordinated by the University of Camerino (Italy) in partnership with the Universities of Rijeka (Croatia), Ljubljana (Slovenia) and Almeria (Spain).

The PSEFS has many important objectives, some of which are:

– identifying the different forms of family life and the patrimonial regime in international families;

– comparing national legislative models;

– collecting available data;

– creating a website to communicate the results with data and materials including a downloadable multilingual handbook for professionals and transnational families;

– creating a network of leaders in best application of the EU family and succession legislation.

The expected results are:

– offering coordinated interpretation in these fields, in particular the Regulation adopted in 2016 on property regimes of marriages and registered unions;

– offering model contracts designed to address issues to prevent related litigations and a higher level of cross-border cooperation among Member States.

I look forward to receiveng cases and solutions, if available, from colleagues and other professionals involved in these types of issues.

Your feedback would be greatly appreciated, I count on your input! Thank you.

#PSEFSPROJECT #PersonalizedSolution #TRANSNATIONALFAMILIES #PROPERTYREGIMES #EUfamilyandsuccessionlegislation

UNA NUOVA AVVENTURA STA PER COMINCIARE!

Sono felice e orgogliosa di comunicare che, in qualità di avvocato negoziatore e collaborativo nel diritto di famiglia e minorile, sono stata chiamata a sostenere il Progetto europeo PSEFS – Soluzione personalizzata nel diritto di famiglia e delle successioni europee che si inaugurerà a Bruxelles il prossimo 14 dicembre 2018. È coordinato dall’Università di Camerino (Italia), in partenariato con le Università di Rijeka (Croazia), Lubiana (Slovenia) and Almeria (Spagna).

Il PSEFS – Soluzione personalizzata nel diritto di famiglia e delle successioni europee, ha lo scopo di favorire l’implementazione dei Regolamenti Europei in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi e nelle unioni registrate nn. 1103 e 1104/2016 in vigore dal prossimo gennaio 2019, oltre che nelle successioni – allo scopo di prevenire i conflitti e aumentare soluzioni condivise – con la predisposizione di una piattaforma digitale, un atlante, schede tassonomiche per condividere best practices e individuare linee guida per fruire al meglio della libertà di scelta della legge applicabile secondo le varie combinazioni di nazionalità con materiali informativi multilingue.

Mi aspetto di ricevere esempi di casi e soluzioni, se disponibili, da avvocati e altri professionisti che si occupano di queste materie. Attendo davvero un vostro riscontro, ci conto! Grazie.

OSSERVAZIONI CRITICHE AL DDL PILLON IL 5 DICEMBRE 2018 AD ASCOLI PICENO

Il lavoro di gruppo e le osservazioni critiche che l’Unione Nazionale Camere Minorili ha presentato sul #ddlpillon  all’ultimo congresso a Torino sono lo spunto per l’incontro organizzato dalla Camera Minorile Picena, con il patrocinio dell’ordine degli avvocati di Ascoli Piceno, che si terrà mercoledì 5 dicembre presso la Sala dei Savi, Palazzo dei Capitani, Ascoli Piceno, in tema di #affidocondiviso, questioni di #dirittosostanziale, #aspettiprocedurali, risvolti nelle #relazionifamiliari in #separazioni, #divorzi, #affidamento della prole nelle #unioni non #coniugali.

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