Olga

Articoli nella categoria Diritto minorile, delle persone e delle relazioni familiari

IL TRIBUNALE DI TRIESTE IN TEMA DI ASPRO CONFLITTO DI COPPIA E AFFIDAMENTO CONDIVISO, DECRETO 5 SETTEMBRE 2018

Il Tribunale di Trieste, in un caso di aspra conflittualità di coppia, disattendendo le richieste della madre che, pur non mettendo in discussione l’affidamento condiviso del figlio, non voleva che lo stesso pernottasse presso l’altro genitore prima del compimento dei tre anni di età, ha disposto che quest’ultimo pernottasse a casa del padre prevedendo delle modalità graduali di inserimento del piccolo nella nuova abitazione del papà. Il Collegio ha infatti ritenuto che, in assenza di elementi concreti nel senso di un’inadeguatezza del padre, non potesse essere di ostacolo al pernotto soltanto la tenere età del minore, peraltro ormai svezzato.

tribunale_di_trieste_decreto_del_5_settembre_2018

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DELLE SPESE STRAORDINARIE IN CASO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO

Secondo quanto disposto dall’articolo 30 della Costituzione e dall’art.147 cc., il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, in quanto riconducibili ad ogni necessità di cura e di educazione della prole. In ipotesi di crisi familiare, i figli hanno diritto a mantenere un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia considerata nel suo complesso ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza alla separazione o al divorzio dei propri genitori.

Nell’ambito della modalità di contribuzione al mantenimento dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, la normativa vigente individua il mantenimento diretto come il regime preferibile in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza dei genitori, sulla scorta della considerazione che tale modalità, da un lato, valorizza il ruolo dei genitori e, dall’altro, ne esalta la contribuzione diretta nella vita dei figli secondo una logica di effettiva compartecipazione (personale oltre che materiale) alla loro crescita.

Tale metodologia richiede, per la sua corretta applicazione, una attenta ponderazione e riflessione da parte del Giudice nella statuizione dell’assegno perequativo, affinchè esso corrisponda quanto più possibile alle necessità del caso concreto e non risulti il frutto della mera e standardizzata applicazione di una prassi.

Alla luce della premessa appena esposta, il mantenimento diretto va parametrato, innanzi tutto, sulla base dell’elemento rappresentato dal collocamento sostanziale della prole presso l’uno o l’altro genitore.

In questo senso, l’assegno di mantenimento in sede di separazione o divorzio è previsto dal sistema solo “ove necessario”, in funzione perequativa, o perché vi è un collocamento prevalente presso uno dei due genitori e non si può far luogo interamente al mantenimento diretto ovvero perché, pur in presenza di un collocamento sostanziale che consente di dare luogo al mantenimento diretto, questo deve essere comunque perequato con un assegno al fine di equilibrare le posizioni dei due genitori. La perequazione opera in considerazione dei criteri previsti dall’art.337 ter cc, ossia, da un lato, le capacità patrimoniali di entrambi i genitori (che, secondo il disposto dell’articolo 148 cc., comprendono non soltanto le sostanze, ma anche la capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascuno di essi), la contribuzione diretta attuata da ciascuno in termini di permanenza del figlio presso di sé e la valenza economica del tempo, delle energie e delle risorse di accudimento che ciascun genitore offre quotidianamente al figlio; dall’altro, le esigenze del figlio stesso ed il tenore di vita da questi goduto in precedenza alla separazione o al divorzio. A tale riguardo, nei rispettivi atti introduttivi, le parti sono invitate a compilare l’apposito modello allegato sub A), relativo alla ricostruzione della propria condizione economico-patrimoniale.

La premessa da cui muove il presente protocollo è di ridurre in via preventiva il contenzioso, disponendo a carico del genitore non collocatario un contributo al mantenimento, il più possibile comprensivo di voci di spesa caratterizzate dall’ordinarietà o, comunque, dalla frequenza, anche al fine di consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre, limitando il più possibile le occasioni di ulteriori richieste al coobbligato e le conseguenti vertenze che ne possono derivare.

In quest’ottica, la determinazione dell’assegno di mantenimento dovrà avere come riferimento tutte quelle che erano le specifiche spese correnti che la famiglia prima della separazione già sosteneva per la prole e che le parti hanno, pertanto, l’onere di esporre con il maggior dettaglio possibile nei rispettivi atti introduttivi del giudizio, utilizzando lo schema allegato al presente protocollo sub B).

In particolare, vanno indicate tra le spese correnti quelle relative a:

vitto (con specifica indicazione, laddove esistenti, di allergie o patologie legate all’assunzione di determinati alimenti, che comportino un aggravio di spese rispetto all’ordinario);

spese dell’abitazione (compresi i consumi di acqua, gas, luce, etc.);

abbigliamento;

spese per tasse scolastiche e materiale scolastico di cancelleria, nonché per uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero ed, altresì, prescuola e doposcuola, laddove già presenti nell’organizzazione familiare anteriormente alla separazione o al divorzio;

mensa scolastica;

spese di trasporto urbano (tessera autobus o metro) e carburante per mezzo proprio;

 babysitter, se già presente nell’organizzazione familiare anteriormente alla separazione o al divorzio;

medicinali da banco (comprensivi di ogni farmaco necessario alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali);

medicinali per le cure di eventuali patologie permanenti;

ricarica di telefono cellulare;

trattamenti estetici di routine (parrucchiere, estetista, etc.).

Nell’individuazione del contributo al mantenimento a carico del genitore non collocatario, infatti, si dovrà tener conto della funzione a tale strumento attribuita, che si individua nella soddisfazione di una molteplicità di esigenze dei figli, non certo limitate soltanto all’aspetto dell’obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese anche al profilo abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale ed, infine, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere in linea generale alle loro legittime istanze di cura, intesa nel senso più ampio del termine.

Sulla scorta dei parametri appena individuati, verrà dunque determinato l’assegno di mantenimento in una somma fissa mensile, in funzione delle esigenze rapportate all’intero anno, il cui versamento si effettuerà sempre nella stessa identica misura a prescindere dal fatto che, nel corso dell’anno solare, diversi potrebbero essere – su base mensile – i periodi di permanenza dei figli presso il genitore non collocatario.

Al di fuori delle voci sopra richiamate, andranno invece collocate le spese cosiddette “straordinarie”, ossia quelle che, rispetto alla vita quotidiana dei figli, risultano caratterizzate da note di eccezionalità, saltuarietà ed imprevedibilità, oltre che ovviamente da rilevanza in termini economici.

Proprio in ragione della loro non preventiva determinabilità sia con riferimento alla ricorrenza, sia per quanto concerne il relativo ammontare, le spese straordinarie non possono essere quantificate aprioristicamente e forfettariamente, insieme con il contributo al mantenimento, ma rispetto ad esse i provvedimenti di natura economica assunti nell’interesse della prole dispongono solo la percentuale gravante su ciascun genitore.

Per quel che attiene all’individuazione delle singole spese straordinarie, è opportuno, procedere alle seguenti specificazioni:

– Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;

-Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:

 -Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, e iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggio ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola in ambito giornaliero; pre-scuola, doposcuola e babysitter, se l’esigenza nasce con la separazione e deve coprire l’orario di lavoro del genitore che li utilizza;

 -Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);

 -Spese sportive: attività comprensiva dell’attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell’eventuale attività agonistica;

 -Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per intervento presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.

Qualora la singola spesa straordinaria da sostenere per il figlio sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore richiedente dovrà provvedere a formulare per iscritto la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell’importo previsto nonché di un termine congruo entro il quale l’altra parte dovrà esprimere il proprio consenso ovvero motivare il proprio dissenso. Decorso tale termine la mancata risposta sarà considerata come adesione alla spesa da affrontare, sia nella modalità che nell’importo, illustrata nella richiesta.

VADEMECUM SULLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI FAMIGLIA

La rete nazionale degli Osservatori collega le esperienze caratterizzate dal continuo e paritetico confronto tra identità professionali diverse ma accomunate dalla responsabilità di un funzionamento “ragionevole” della giurisdizione civile –  presenti in varie sedi giudiziarie (Torino, Bologna, Reggio Emilia, Rimini, Verona, Genova, Firenze, Roma, Salerno, Reggio Calabria, Catania), attraverso riunioni periodiche di “coordinamento” e attraverso l’Assemblea annuale degli Osservatori sulla giustizia civile, nella quale si raccolgono le esperienze delle varie sedi e si sviluppano gruppi di lavoro sui temi emersi come fondamentali.”

In allegato il Vademecum sulla negoziazione assistita in materia di famiglia aggiornato a Novembre 2016. vademecum negoziazione famiglia Novembre 2016

REGISTRATI ORA AL RELATIONAL PRACTICE VIRTUAL SUMMIT

Dal settembre 2018 ore 2:30 p.m. USA è online sul sito di ABA Association il mio contributo su “Giustizia e Bellezza, la grande immagine di Arte e Diritto” e le sue applicazioni pratiche.

J Kim Wright mi presenta, spiega che l’ha colpita che io sostenga che la legge è amore e che l’amore è legge e che ciò si riconduca alla Bellezza. Tra i versi che le ho mandato ha scelto Matteo 7,12: “Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge e i Profeti” #registernow #relationalpractice #virtualsummit

REGISTRATI ORA AL RELATIONAL PRACTICE VIRTUAL SUMMIT su www.americanbar.org E PARTECIPA ALLE CONFERENZE IN DIRETTA E ALLE NUMEROSE PREREGISTRATE

LA VERA INNOVAZIONE LEGALE NON È NELLA TECNOLOGIA

Aggiornato il 16 agosto 2018

di J Kim Wright, traduzione di Olga Anastasi

Molto spesso l’innovazione giuridica è considerata da un punto di vista solo tecnologico.
Adoro le nuove tecnologie. Ho realizzato il mio primo sito nel 1996, lo stesso anno in cui ero il beta-tester per una nuova piattaforma chiamata “Avvocato Amico” e in cui iniziavo a usare un telefono cellulare.

Quelle sono le mie origini – ero una nomade digitale prima ancora che diventasse un fenomeno di massa e continuo a stare al passo con la maggior parte degli sviluppi tecnologici.
Tendo tuttavia a essere d’accordo con questa affermazione: “Le scoperte più eccitanti del Ventunesimo secolo non si verificheranno grazie alla tecnologia bensì grazie a un concetto ampliato di cosa significhi essere umani” – John Naisbitt, Megatrends

Una volta che la tecnologia si farà carico dei compiti monotoni, cosa resterà da fare agli avvocati? E se le scoperte più eccitanti della legge riguardano il significato di essere umani, che succederà? Ho scritto un paio di libri sulle innovazioni umane nel mondo giuridico, ma anch’io non posso tenere il passo con tutto.

Hai delle idee? Qual è l’innovazione legale non tecnologica che preferisci?
Ho lavorato per mostrare un approccio più relazionale.
Ecco un esempio: la Task Force sulle Pratiche Relazionali della Sezione di risoluzione delle controversie dell’American Bar Association è stata istituita per esplorare e promuovere le abilità relazionali, più umanistiche, richieste per la pratica giuridica moderna.
La Task Force sponsorizza un Summit virtuale dal 4 al 6 settembre 2018.

Cos’è il Summit? Il Summit è una conferenza on-line, una serie di relatori, workshop e gruppi di esperti organizzati attorno a un tema specifico.
Il tema del Telesummit è I CAN RELATE, so relazionarmi! Abilità, idee e modelli per attivare le differenze.

Quanto durano e quante sono le sessioni?
Ci saranno circa venti programmi. Alcuni sono stati pre-registrati mentre altri sono in diretta (e saranno registrati per coloro che non possono partecipare al programma dal vivo). Ogni offerta può durare circa sei, diciotto o trenta minuti, con una vasta gamma di argomenti e relatori.

Quali sono gli argomenti?
Ci stiamo concentrando sugli aspetti umani della legge e sui metodi di risoluzione dei conflitti. L’ambito è ampio. Come conservare la propria dignità? Come affrontare questioni delicate sulla morte, le ultime volontà, i traumi? Come comunichiamo? Ci sono abilità pratiche miste a teoria.

L’elenco completo è a questo link https://shop.americanbar.org/ebus/ABAEventsCalendar/EventDetails.aspx?productId=332145707&term=RELATIONAL+PRACTICE+VIRTUAL+SUMMIT

Come posso registrarmi e ottenere informazioni sul Summit?
Il sito di registrazione è a questo https://shop.americanbar.org/SSO/login.aspx?template=DEFAULT&vi=7&vt=924411e82241ba03cb1d8ae70e0560be5d7a9270366e2eb2f547b4ca8c1b4cde4e597aafb118e0f841f7b6969228d918a0dca0a1a916e7afdd48e9c1edd59786c3badb9c4f8a4d4a78ab110c2c98b81309e74eb8bf94e011306da3cc459ed3e2cd913f56fa444eaebdbcdd7c9c3f8b05

È aperto ai partecipanti al di fuori degli Stati Uniti? SÌ!
Abbiamo relatori anche di altri paesi. La tempistica dei programmi live è stata impostata tenendo presente i diversi fusi orari. Il prezzo è stato fissato per molto meno di iniziative analoghe.

Avremo anche una community di Connect on-line per le discussioni.

Dove posso trovare ulteriori informazioni sulla Task Force? Abbiamo un sito web all’indirizzo: http://relationalpractices.xyz/

RELATIONAL PRACTICES VIRTUAL SUMMIT – DAL 4 AL 9 SETTEMBRE 2018

Il programma della conferenza virtuale sulle pratiche relazionali dell’AMERICAN BAR ASSOCIATION è online. Sono tra i ventisei relatori che dal 4 al 7 settembre esporranno il proprio pensiero su come gli avvocati e i professionisti esperti di relazioni possono acquisire nuove abilità esprimendo al meglio la propria umanità.

Il titolo del mio intervento è “JUSTICE AND BEAUTY, THE BIG PICTURE OF ART AND LAW.”

C’è bisogno di un mondo migliore #cominciamoadesso#facciamolotutti #iscrivetevi

https://shop.americanbar.org/ebus/ABAEventsCalendar/EventDetails.aspx?productId=332145707&term=relational+practice+virtual+summit

PRATICA COLLABORATIVA E BOTTEGA DEL TERZO SETTORE (VIDEO)

Buongiorno, sono Olga Anastasi, socio fondatore e membro del consiglio direttivo del Gruppo Italiano di Pratica Collaborativa. L’Associazione, che non ha scopo di lucro, è costituita da avvocati negoziatori, mediatori, esperti finanziari, psicologi e terapeuti che si propongono di promuovere e diffondere la cultura della Pratica Collaborativa quale processo alternativo di risoluzione dei conflitti in ogni campo del diritto, con particolare riguardo ai conflitti familiari.

Il Gruppo opera organizzando l’approfondimento di questo metodo mediante gruppi di lavoro su base regionale o locale, al fine di favorire confronto e scambio di esperienze ed elaborazione di prassi condivise, organizzare incontri nazionali e internazionali, seminari, giornate di studio, conferenze, corsi di formazione di aggiornamento specialistico.

Siamo promotori di utilità e pace sociale e lavoriamo per l’associazione con azioni volontarie e gratuite, in interdisciplinarietà.

Troviamo in Bottega del Terzo Settore e nei suoi spazi la naturale collocazione per le nostre attività perché crediamo che attraverso lo sviluppo del no profit possiamo potenziare la rete di cui disponiamo e costruire più agevolmente il modello di benessere e di risposta ai bisogni sociali cui auspichiamo.

Grazie.

https://www.facebook.com/BottegadelTerzoSettore/videos/886743014847173/?hc_ref=ARSnxxsh5TulYa9LpBSw4P97Yv0Pn7Gv10DTjm6v5EjhOIwa4gmeXJ6D14PJQAEiVIc

 

IO SONO ROSE, E SOPRAVVIVERÒ

Capita ogni volta che mi trovo a parlare con i colleghi. Li ascolto e in silenzio mi interrogo: avrò sbagliato professione? Essere avvocato ha rappresentato la logica prosecuzione dei miei studi giuridici eppure, nella scelta, ha prevalso la sfida caratteriale: imporlo a me stessa come un’arte per vincere insicurezze e fragilità, affrontando l’agone giudiziario, aprendomi agli altri e difendendone le ragioni secondo i principi della Costituzione. Il titolo di questo capitolo cita l’esortazione che Rose, la protagonista del romanzo di Catherine Dunne, si ripete nel corso della vicenda che vive per superare l’improvvisa e drammatica fine del suo matrimonio.

I processi sono, per definizione, dei contenziosi in cui ognuna delle parti pretende qualcosa dall’altra e può diventare naturale che un avvocato mutui, dalla competitività e alterigia che occorre investire in un processo, l’atteggiamento consueto nelle relazioni col prossimo. L’altro diventa implicitamente un avversario e all’identità dell’avvocato sembra sempre intrinsecamente legata l’idea di contrapposizione. È l’aspetto che in prospettiva rende la professione di avvocato faticosa e spesso ingrata; un atteggiamento critico verso il metodo contenzioso tuttavia non impedisce che sovente, se si propone un’alternativa, la tendenza dei più sia reagire con diffidenza. C’è chi è attratto dalla curiosità e dalla novità, qualcuno se ne ritrae invece con scetticismo, soprattutto quando l’esigenza di rivalsa e il desiderio di riversare nel conflitto giudiziario le proprie frustrazioni sono superiori a qualsiasi altra considerazione.

Ho frequentato le aule dei tribunali per oltre venti anni con la sgradevole e mesta sensazione di sentirmi fuori posto. Ho ammirato il fulgore oratorio di taluni colleghi, come la capacità di proporre abili eccezioni preliminari; sono stata spesso a un passo dal decidere di abbandonare, dedicandomi ad altro. Ho assistito un numero imprecisato di donne che si rivolgevano al Telefono Donna e al Centro antiviolenza locale; ho sperimentato la mia naturale inclinazione ad accogliere e sostenere la sofferenza del prossimo presso il Tribunale minorile regionale, trasformando il peso di cui bambini e adolescenti erano onerati in richieste di tutela dei loro diritti. Proprio sui bambini e sulle donne, la cui posizione economica e sociale di solito è svantaggiata, ho constatato gli effetti nefasti che può provocare avvicinarsi ai conflitti familiari con il metodo contenzioso e con gli strumenti giudiziari abituali, che conducono al processo una patologia ormai conclamata della vicenda affettiva. Ho verificato personalmente quanto siano alti, inoltre, il rischio di essere assorbiti dal conflitto, la tendenza a riflettervi le proprie emozioni e reazioni, la difficoltà a rimanere distaccati, la propensione spontanea ad alimentare le ostilità suggerendo strategie sempre più invasive, tipiche di processi lunghi e combattivi. Mi sono compiaciuta, nel corso del tempo, di utilizzare istituti giuridici sofisticati che ponevano in difficoltà le controparti, dando sfoggio di quanto appreso attraverso lo studio, la formazione specialistica e, soprattutto, attraverso l’esperienza applicata.

Fino a quando l’infelicità, che a un certo momento ho avuto la percezione di procurare negli altri, mi ha bloccata. Si trattava di un’infelicità profonda, di un astio che a prima vista sembrava colpire solo le controparti che trasferivano su di me il loro rancore verso il proprio ex partner. In realtà era un sentimento che suscitavo progressivamente anche nel mio assistito il quale, dopo tante battaglie, aveva perso di vista gli obiettivi primari e finiva per detestare, oltre che il suo ex consorte, anche me, responsabile di aver suggerito strategie combattive che gli apparivano d’un tratto inutili o controproducenti. Senza trascurare che nelle vicende più aspre, condotte senza esclusione di colpi, i figli risentivano del clima avvelenato e subivano le conseguenze dell’animosità tra i genitori, facendo a loro volta fatica ad accettare l’idea della separazione.

Nel frattempo ho dovuto vivere la mia personale separazione, il fallimento del mio progetto di vita affettivo. Ho tentato il più tenacemente possibile di tenere fuori i figli dal conflitto, non sempre ci sono riuscita. Le emozioni che si imprimono nella memoria di un bambino ne fanno la storia. In ciascuno di noi sopravvive chi le ha suscitate, a ciascuno di noi è affidato il compito di farsi bambino e di perseguirle. Provare l’esperienza di decine di occasioni in cui avevo assistito donne e bambini in difficoltà e metterla insieme alle storie di incomprensioni, incomunicabilità, piccoli e grandi soprusi quotidiani che mi erano stati narrati negli anni dalle persone incontrate, ha reso decisivo il mio incontro con il Diritto Collaborativo. © Olga Anastasi, IL DIVORZIO COLLABORATIVO, Capponi Editore 2013

  • Il titolo cita l’esortazione che Rose, la protagonista del romanzo di Catherine Dunne, La metà di niente, Guanda, Parma 1998, ripete a se stessa per superare l’improvvisa e drammatica fine del suo matrimonio.

 

LA PENA APPLICABILE PER L’ART. 570 BIS CODICE PENALE

Il legislatore delegato non ha indicato in modo diretto la pena prevista per l’art. 570 bis codice penale, essendosi limitato al richiamo della sanzione applicabile per l’art. 570, secondo la tecnica normativa già impiegata nell’art. 12 sexies legge n. 898 del 1970.

Come noto, questa norma aveva determinato dubbi interpretativi, atteso che l’art. 570 prevede sanzioni differenziate al primo e al secondo comma, sicché non era chiaro quale dei due regimi fosse applicabile all’art. 12 sexies.

Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto affermando che “nel reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile previsto dall’art. 12 sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall’art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il generico rinvio, quoad poenam, all’art. 570 codice penale, deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo di quest’ultima disposizione (Sezioni Unite, n. 23866 del 31.1.2013).

Tale conclusione è sicuramente applicabile anche al nuovo art. 570 bis codice penale, atteso che tale norma, avendo integralmente sostituito il previgente art. 12 sexies, ha conservato il medesimo trattamento sanzionatorio.

11 maggio 2018 © Riproduzione riservata

DREAMS WITHOUT GOALS ARE JUST DREAMS – LA PRATICA COLLABORATIVA ALL’UNIVERSITÀ DI SIENA

Eccellenza e modernità del Diritto Collaborativo e delle ADR nell’ateneo italiano che vanta otto secoli di storia. Sono felice e orgogliosa di annunciare l’evento che vedrà Ron Ousky relatore e ospite il 24 e 25 maggio all’università di Siena.

Grazie al Dipartimento di Giurisprudenza, alla professoressa Giuliana Romualdi e al nuovo direttivo del Gruppo Italiano di Pratica Collaborativa che lo hanno reso possibile.

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