Olga

Articoli nella categoria Arte e diritto, psicosociale

FAMILY TALES

 

Marco Petrus, Shade Abstractions 2. Olio su tela, 80x60 cm, 2019«Ci sono due tipi di luce, il chiaro che illumina e il bagliore che oscura» (J. Thurber).

Il padre naturale che, pur non avendo riconosciuto la figlia, ne frequenti abitualmente l’abitazione, è responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia sebbene non sussista un effettivo vincolo parentale: il richiamo nell’art. 572 codice penale al concetto di famiglia va riferito a ogni consorzio di persone tra le quali, per relazioni e consuetudini, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà, anche in assenza di stabile convivenza (Cassazione Penale, Sez. III, n. 43701 del 28 ottobre 2019). Per la configurabilità dei maltrattamenti in famiglia pure in danno del convivente more uxorio, e in generale per l’ampliamento della sfera di applicabilità della tutela penale dei delitti contro la famiglia alle unioni di fatto, leggi anche cass-pen-2016-8401.

In foto Marco Petrus, Shade Abstractions 2. Olio su tela, 80×60 cm, 2019. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

 

SIPARIO, TITOLI DI CODA, DISSOLVENZA

 

Nunzio Paci, Le radici uniscono, le radici dissolvono. Olio su tavola, 120x90 cm, 2019Il 2020 sarà banco di prova per il “codice rosso” applicabile alle ipotesi di sopraffazione domestica e di genere (Legge n. 69-19.7.2019). Lo plaudo oggi, per l’aspettativa che vi ripongo, che attui i principi a tutela dei piccoli, vittime di violenza anche in quanto testimoni di abusi all’interno delle famiglie: «Le radici uniscono, le radici dissolvono» (N. Paci). Distinzione tra meri conflitti familiari e casi non mediabili, dialogo tra giudici civili e penali che hanno in carico le vicende, cooperazioni coordinate tra pubblici ministeri ordinari e minorili, formazione interdisciplinare e specializzazione di magistrati e forze dell’ordine, trattazione integrata del materiale umano che maneggiamo, qui si giocherà la differenza. Brindo al diritto vivente e al nesso grazie al quale la pittura contemporanea lo ritrae.

Nunzio Paci, Le radici uniscono, le radici dissolvono. Olio su tavola, 120×90 cm, 2019. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

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RITRATTO DI SIGNORA

 

Enrico Robusti, L. by night. Olio su tela, 100x120 cm, 2018. Collezione privataErano sposati dal 1978, nel 2007 si erano separati consensualmente con un accordo che riequilibrava il patrimonio familiare, senza stabilire assegno di mantenimento. Nel 2012, con il divorzio, il Tribunale di Reggio Emilia poneva a carico del marito l’onere di pagare alla moglie un assegno divorzile di € 4.000 mensili. La Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza impugnata, ritenendo agiate le condizioni della moglie, secondo il nuovo orientamento di legittimità (sentenza n. 11504/2017), le negava il diritto e la condannava addirittura a rimborsare le somme nel frattempo percepite. Nell’accogliere il ricorso contro la decisione d’appello, la Cassazione, con sentenza a Sezioni Unite n. 18287/2018, ha aggiustato il tiro. Indipendenza economica e autoresponsabilità sì, ma anche solidarietà e rispetto del principio di uguaglianza: contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, durata del matrimonio, potenzialità reddituali future, età dell’avente diritto, sono i tratti con cui disegnare il diritto all’assegno affinché trovino attuazione effettiva i criteri compositi previsti dall’art. 5, comma 6 Legge 898/1970.

In foto Enrico Robusti, L. by night. Olio su tela, 100×120 cm, 2018. Collezione privata. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

SENTENZA S.U. N. 18287-2018 #giustiziaebellezza #justiceandbeauty #artandlaw #eccellentipittori #dirittovivente

LA VERA RIVOLUZIONE

 

Federico Lombardo, Regionale. Olio su lino, 75x75 cm, 2019È la normalità. Così chiosa Cassazione 7 febbraio 2018 con ordinanza di rigetto n. 3015, perché era stato richiesto l’aumento di assegno divorzile (da 800,00 a 3.500,00 Euro), dovuto non se c’è squilibrio tra le condizioni reddituali o peggioramento del coniuge richiedente rispetto al tenore di vita matrimoniale, ma quando manca l’indipendenza economica, intesa come impossibilità di condurre con i propri mezzi un’esistenza dignitosa, rapportata con elasticità ai bisogni come singolo, non come ex coniuge. Rilevano dunque il momento storico e la coscienza collettiva, né bloccata alla soglia della pura sopravvivenza né eccedente la normalità, di cui il giudice deve farsi interprete in un ambito duttile ma non arbitrariamente dilatabile.

In foto Federico Lombardo, Regionale. Olio su lino, 75×75 cm, 2019. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

Cass Civ. Ord. n. 3015-2018 #artandlaw #arteediritto #eccellentipittori #dirittovivente #artecontemporanea #contemporaryart #avvocatavostra #pandette #pandettecontemporanee #justiceandbeauty #bigpicture #giustiziaebellezza

LEGAMI O LÈGAMI

 

Giulia Huober, Legami o lègami. Tempera su carta intelata, 100x70 cm, 2019«Tutta la silenziosa gioia di Sisifo sta in questo. Il destino gli appartiene, il macigno è cosa sua. […] Egli sa di essere il padrone dei propri giorni […], cieco che desidera vedere e che sa che la notte non ha fine, egli è sempre in cammino. Il macigno rotola ancora. […] Anche la lotta verso la cima basta a riempire il cuore di un uomo. Bisogna immaginare Sisifo felice.» (Albert Camus, Il mito di Sisifo. Saggio sull’assurdo, 1942). C’è stato bisogno che Tribunale di Ascoli Piceno si pronunciasse con sentenza (21.5.2015) negando l’addebito della separazione chiesto dal marito che imputava alla moglie “di non attendere alle faccende domestiche e alle pulizie dell’abitazione familiare” per ribadire che “dal matrimonio non nasce alcun dovere giuridico né morale per il coniuge di provvedere, in via esclusiva rispetto all’altro, a tutte le esigenze della casa, bensì una fungibilità nei ruoli, adeguata alla dignità paritaria dei coniugi così come prescritta dalla Costituzione”.

In foto Giulia Huober, Legami o lègami. Tempera su carta intelata, 100×70 cm, 2019. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

Trib. Ascoli P. 21.5.2015 #artandlaw #arteediritto #eccellentipittori #dirittovivente #artecontemporanea #contemporaryart #avvocatavostra #pandette #pandettecontemporanee #justiceandbeauty #bigpicture #giustiziaebellezza

ET QUOD VIDES PERISSE PERDITUM DUCAS

 

Daniele Vezzani, Interno. Olio su tavola, 50x40 cm, 2018Miser Catulle, desinas ineptire, povero Catullo, smettila di impazzire (Carmina Catulli, I, 8), «quel che vedi esser morto, consideralo morto» è l’esortazione di Cassazione Civile n. 21228 del 9.8.2019, richiamando la sentenza a Sezioni Unite n. 18287/2018, mentre ribadisce la natura assistenziale dell’assegno di divorzio, la necessità di fissarlo solo per ristabilire un equilibrio nel caso di rilevante disparità economica o di riparare a precedenti scelte legate a ruoli endofamiliari, senza significare, mai e in nessun caso, «che l’uno ex coniuge possa vivere a rimorchio dell’altro, ma soltanto che nessuno dei due ex coniugi può lucrare sulle rinunce dell’altro».

In foto Daniele Vezzani, Interno. Olio su tavola, 50×40 cm, 2018. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

Cassazione civile 21228-2019 #artandlaw #arteediritto #eccellentipittori #dirittovivente #artecontemporanea #contemporaryart #avvocatavostra #pandette #pandettecontemporanee #justiceandbeauty #bigpicture #giustiziaebellezza

C’È CHI VOLA

 

Marta Sesana, C'è chi vola. Olio su lino, 150x201 cm, 2018«Il bambino sa, dato che sente e intende, come l’asino. Entrambi camminano lentamente, talvolta si fermano: si dice allora che sono capricciosi, testardi, ma essi sono semplicemente in cammino. Riflettono, la lentezza si addice a loro, rifiutano la corsa sfrenata, così cara al nostro secolo. Amano vivere il momento presente, non il tempo che muore, ma quello che nutre e aiuta a lavorare pienamente, a dare il meglio di se stessi; entrambi sono coraggiosi». Jacqueline Morineau (Il mediatore dell’anima, Servitium 2010, pag. 28-29) racconta del suo nipotino che, sin dalle prime parole, si presentava come “l’asino” e della tradizione africana secondo cui ai bimbi appena dati si dà il nome di animali mentre solo a sette anni ricevono il loro nome definitivo e dunque la piena identità. Testarda eppure tenace, coraggiosa e in cammino è la bambina, oramai quindicenne la quale, nel giudizio per l’attribuzione del cognome paterno ex art. 262 codice civile, al giudice dichiarava: «Biologicamente è mio padre, ma io non lo voglio. Nessuno me ne ha parlato male… Non lo voglio e basta. Io non ci riesco a volerlo. Non lo vedo da mesi, io sto bene senza di lui…». Nella sentenza de quo, la Suprema Corte ha precisato che “Il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali della persona e ciò che rileva non è l’esigenza di rendere la posizione del figlio nato fuori dal matrimonio quanto più simile possibile a quella del figlio di coppia coniugata, quanto piuttosto quella di garantire l’interesse del figlio a conservare il cognome originario se questo sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale in una determinata comunità”. I cattivi rapporti tra padre e figlia, i tentativi condotti anche con l’ausilio dei Servizi Sociali, il fatto storico dell’età della ragazza, già in fase pre-adolescenziale, sintomatico di un potenziale inserimento e consolidato inserimento in una rete di relazioni sociali e della capacità ad avere una marcata cognizione identitaria del sè, espressa dal cognome materno che la individuava dalla nascita” hanno fatto propendere per la decisione di mantenere alla stessa solo il cognome materno, senza l’aggiunta di quello del padre

In foto Marta Sesana, C’è chi vola. Olio su lino, 150×201 cm, 2018. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

Cass. Civ. n. 21349-2019 #artandlaw #arteediritto #eccellentipittori #dirittovivente #artecontemporanea #contemporaryart #avvocatavostra #pandette #pandettecontemporanee #justiceandbeauty #bigpicture #giustiziaebellezza

LA CASA CHE ARDE VIVA

 

Sergio Padovani, La casa che arde viva. Olio, bitume e resina su tela, 110x70 cm, 2019È considerato “genitore sociale” il coniuge separato nei confronti del quale sia stata pronunziata sentenza che ne disconosce la paternità, per “analoga esigenza di tutela del legame affettivo del minore con le figure adulte di riferimento” anche in situazioni che nulla hanno a che vedere con l’omosessualità ma si radichino nella disgregazione del nucleo familiare: ammissibile pertanto, divenuto definitivo il disconoscimento di paternità promosso dal curatore speciale del minore, la domanda di adozione speciale ex art. 44 1°co lett. B, legge 184/1983. L’idoneità genitoriale – nell’ambito della disputa sull’affidamento e sulla necessità di tutela da comportamenti pregiudizievoli ex art. 333 Codice civile, va infatti valutata anche con riferimento alla capacità di preservare la continuità delle relazioni attraverso il mantenimento della trama familiare: nel caso di specie, alla domanda di affidamento esclusivo promossa dalle madre, oltre che egoistiche considerazioni di rivalsa, ostano anche incolpevoli fragilità psichiche né costituisce valore di rilevanza costituzionale assoluta la preminenza della verità biologica rispetto allo status di figlio. Il Tribunale affida pertanto la minore ai Servizi Sociali, con collocamento prevalente presso l’ex coniuge della madre, disponendo incontri con quest’ultima, percorso genitoriale per entrambi e sostegno psicoterapeutico alla bambina, mantenimento diretto, contributo del 50% alle spese straordinarie.

In foto Sergio Padovani, La casa che arde viva. Olio, bitume e resina su tela, 110×70 cm, 2019. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

Tribunale Como 13.3.2019 #artandlaw #arteediritto #eccellentipittori #dirittovivente #artecontemporanea #contemporaryart #avvocatavostra #pandette #pandettecontemporanee #justiceandbeauty #bigpicture #giustiziaebellezza

 

 

 

IO NEL PENSIER MI FINGO

 

Marta Sesana, Spirale. Acrilico e bianco per muri su muro, Laboratorio Luna, Socraggio 2019Si corre un rischio. Senza intendere che avventura si corre, che rischio sta correndo il ragazzo che mormora «infinito», […] Una difesa, o forse un attacco, è prestare attenzione ai volti delle persone, ai volti reali, ai loro occhi, ai segni che si leggono nei volti” (Davide Rondoni, E come il vento. L’infinito, lo strano bacio del poeta nel mondo, Fazi Ed. 2019). “Lì spesso vive l’inimmaginabile, una specie di infinito e di sovrumano silenzio”, che permette di uscire da una spirale di contesa, aggiungo io. È l’audizione del figlio adolescente da parte del giudice strumento idoneo a salvaguardarne gli interessi e dovuto nella controversia sull’affidamento, prima di procedere a escludere la madre dalla sua vita come adesione alle conclusioni di una perizia che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale con diagnosi di PAS, di cui si è tenuti a verificare il fondamento con le cognizioni scientifiche di cui si è in possesso o col ricorso a esperti.

In foto Marta Sesana, Spirale. Acrilico e bianco per muri su muro, Laboratorio Luna, Socraggio 2019. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

Cassazione civile, sez. I, 16 Maggio 2019, n. 13274 #artandlaw #arteediritto #eccellentipittori #dirittovivente #artecontemporanea #contemporaryart #avvocatavostra #pandette #pandettecontemporanee #justiceandbeauty #bigpicture #giustiziaebellezza

GETTA L’OMBRA

 

Silvia Idili, Visionari. Olio su tavola, 100x57 cm - 2019«When the fight is over, and the land and the sea ruined/ Two shapes inside us rise, and move away». Quando la battaglia è finita e la terra e il mare in rovina, due forme dentro di noi si alzano e se ne vanno (Robert Bly, Il piccolo libro dell’ombra). Alla contesa in cui lei chiede il collocamento del figlio presso di sé e un limitato diritto di visita paterno senza pernottamento, Tribunale di Catanzaro 28.2.2019 obietta: sebbene la suddivisione paritetica dei tempi di permanenza del figlio presso i genitori non sia genericamente da preferire bensì da valutare secondo l’età della prole e l’assetto della coppia (lavoro, abitazione, ostacoli economici), nel caso concreto va disposta, con il concorso paritario anche alle spese ordinarie e straordinarie. Il bimbo infatti ha già sei anni, entrambi i genitori lavorano, dormire nella casa in cui il padre vive può solo giovare, favorendo l’intimità con lui e la confidenza con l’ambiente.

In foto Silvia Idili, Visionari. Olio su tavola, 100×57 cm, 2019. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

Trib. Catanzaro 28.2.19 #artandlaw #arteediritto #eccellentipittori #dirittovivente #artecontemporanea #contemporaryart #avvocatavostra #pandette #pandettecontemporanee #justiceandbeauty #bigpicture #giustiziaebellezza

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