Nel diritto di famiglia islamico la kafalah è l’unico istituto lecito a tutela dei bimbi abbandonati. Stante per i musulmani il divieto coranico all’adozione (Sura, 33^, versetto 4) e il precetto ad aiutare i bisognosi, non crea rapporti di parentela e non recide quelli esistenti, soprattutto quando nasce da accordo. Di natura negoziale o pubblicistica, il provvedimento con cui il kafil (l’affidatario) prende in custodia e cura il makful (il bambino) fino alla maggiore età ha efficacia in Italia, ex artt. 65 e 66 Legge n. 218/1995, art. 20 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e artt. 3, lett. e) e 33 della Convenzione dell’Aja del 1996, senza necessità della nomina di un tutore, attribuendo la kafalah anche la rappresentanza legale del minore a tempo indeterminato.
In foto Elisa Rossi, Corredo. Olio su tela, 2016. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.
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