La natura composita del diritto all’assegno divorzile è il parametro con cui bilanciare i criteri a disposizione del giudice per riconoscerlo e determinarlo. Se il coniuge economicamente più debole non ha mezzi adeguati a condurre il medesimo alto tenore di vita goduto durante il matrimonio, se addirittura non ha mezzi, ormai prossima al compimento dei 60 anni d’età, di cui 23 di convivenza coniugale senza lavorare e senza fonti di reddito diverse, per Cassazione n. 4523-2019 si legittima la corresponsione dell’assegno che “discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà” post-matrimoniale, superando il recente orientamento del principio di autoresponsabilità.
In foto Simona Bramati, Della vita a cedere. Olio e matita su tela, 2013. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.
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