La moglie, con doppia cittadinanza, si era recata nel paese di origine per adottare un bimbo, da sola. Il marito, italiano, l’aveva raggiunta e aveva ratificato l’adozione davanti a un notaio. Il giudice minorile, chiamato a decidere sulla domanda di riconoscimento in Italia, ha negato la trascrizione dell’atto ottenuto all’estero perché al di fuori delle garanzie processuali. Tuttavia, in virtù della situazione familiare e del legame affettivo ormai consolidato, ha invitato la coppia a chiedere l’adozione in casi particolari, riconoscendo prevalente il criterio del “best interest of the child”.
In foto Federico Lombardo, Elisabetta al lago. Olio su tela, 2017. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.
Riferimenti: Tribunale Minorenni Emilia Romagna 11.5.2018 Trib.-Min.-Emilia-Romagna-11-05-2018-adozione-internaz.
art. 41, comma 2, Legge 218/1995; art. 44, lettera d), Legge n. 184/1983.