Olga

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SULLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Sezione Settima Civile

Il Presidente,

vista la trasmissione del Pubblico Ministero dell’accordo in oggetto, raggiunto a seguito di negoziazione assistita conclusa dalle parti, ai sensi dell’art. 6 comma 2 L. n. 162/14; preso atto che il Pubblico Ministero ha rilevato che l’accordo non risulta rispondere all’interesse del figlio, maggiorenne ma non economicamente autonomo, giacchè non è previsto alcun contributo per il di lui mantenimento; premesso che alla luce della citata norma il Presidente, entro cinque giorni dalla intervenuta trasmissione, “fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo”, osserva quanto segue. La legge n. 162/14, titolata Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia civile ha, come è noto, introdotto la “Procedura di negoziazione assistita” per diverse ipotesi di controversie, ed in particolare per quanto qui interessa ha introdotto detta procedura al fine di una “soluzione consensuale” per la separazione personale, la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio e la modifica delle condizioni di separazione o divorzio. All’art. 6 comma 2 della legge, si prevede che “l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita”, qualora si sia in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, “debba essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza”, mentre, nell’ipotesi in cui ritenga che l’accordo “non risponde all’interesse dei figli”, lo “trasmette , entro cinque cinque giorni, al presidente del tribunale che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo”.

Il comma in oggetto si conclude precisando che “All’accordo autorizzato si applica il comma 3”, vale a dire che esso tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che avrebbero –nel caso si fosse adito l’organo giudiziario‐ definito il procedimento, e che detto accordo deve essere trasmesso dall’avvocato (o, preferibilmente, dagli avvocati, giacchè a dispetto del tenore letterale della norma, la circolare n. 19 del 28.11.2014 del Ministero dell’Interno prevede che “L’Ufficiale dello Stato Civile dovrà ricevere da ciascuno degli avvocati l’accordo autorizzato”) in copia autenticata dallo stesso ed entro 10 giorni, all’ufficiale dello stato civile. Posto che il dettato normativo impone in termini inequivoci, nella ipotesi di mancata autorizzazione dell’accordo da parte del Pm, che quest’ultimo trasmetta detto accordo al Presidente del Tribunale il quale è tenuto a fissare “udienza di comparizione delle parti “ ed a “provvedere”, non pochi dubbi interpretativi sorgono tanto in relazione all’organo avanti al quale detta udienza deve essere fissata, quanto in riferimento alla locuzione “provvede”, sempre riferita al Presidente.

Invero detta disposizione non distingue, una volta intervenuta la trasmissione dell’accordo non autorizzato dal Pubblico ministero al Presidente, tra i diversi generi di accordo che possono essere conclusi a seguito di negoziazione assistita: vale a dire si tratti di soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’art. 3 primo comma numero 2) lettera b) L.n. 898/70 o ancora di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

È ben noto che la procedura, per le diverse fattispecie, non è identica né in punto organo competente né in punto iter: mentre infatti nel caso di separazione personale consensuale è prevista la comparizione personale delle parti avanti al Presidente, diversamente nelle ipotesi di domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio nonchè di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio l’udienza di comparizione è fissata davanti al Tribunale in composizione collegiale. Va peraltro precisato che, in linea astratta, l’art. 6 comma 2 L. cit. non indica espressamente l’organo avanti al quale l’udienza deve essere fissata, giacchè si afferma solo che il Presidente “fissa…la comparizione delle parti” e peraltro immediatamente dopo aggiunge che lo stesso Presidente “provvede senza ritardo”.

Tuttavia, qualora si volesse affermare che il procedimento, a seguito della mancata autorizzazione del Pubblico ministero, venga per così dire “giurisdizionalizzato” di per sé id est si “tramuti” in un normale procedimento di separazione consensuale o ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, o ancora ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio‐ non si vede comunque come potrebbe ottenersi una pronuncia –decreto di omologa, sentenza di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio o ancora decreto ex art. 710 codice procedura civile ‐ laddove nessuna domanda sia stata formulata dalle parti, che avevano invece intrapreso la via della negoziazione assistita e concluso un accordo.

In altre parole, l’emissione di uno qualsiasi dei sopra citati provvedimenti risulterebbe resa in palese violazione anzitutto del generale “principio della domanda” ex artt. 99 CPC nonché della “corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato” ex art. 112 cpc, ed ancora, con particolare riferimento alle specifiche fattispecie, del tenore degli artt. 711 e 710 CPC, nonché 4 comma 16 e 9

Legge 898/70, per i quali, evidentemente e nel rispetto di tali principi, sono previsti un atto introduttivo e l’impulso di parte. Se, al contrario, si ritenesse che la via della negoziazione assistita sia una fattispecie di nuova creazione “integralmente” alternativa al procedimento giurisdizionale, per le menzionate ragioni di assoluta incompatibilità con i principi processuali indicati, dovrebbe affermarsi che, essendo la via dell’autorizzazione dell’accordo (in aderenza all’ultimo periodo dell’art. 6 comma 2 Legge cita: “all’accordo autorizzato si applica il comma 3”) la sola percorribile, il significato da attribuirsi a quel “provvede” sia quello in base al quale il Presidente, convocate le parti, inviti le stessa ad adeguarsi ai rilievi del Pubblico Ministero, e, nel caso di disponibilità in tal senso, autorizzi egli stesso.

Siffatta interpretazione è corroborata dal dato letterale, in quanto la locuzione “provvede” è di ampia portata, e dal rilievo che il Pubblico Ministero ha già formulato il proprio parere sul punto – ritenendo “non autorizzabile” l’accordo per specifiche ragioni da egli stesso indicate, ovviando alle quali l’accordo deve ritenersi , al contrario, autorizzabile.

Qualora peraltro le parti o non intendano aderire pienamente ai rilievi del Pubblico Ministero, o, in conseguenza di detti rilievi, intendano apportare modifiche importanti alle condizioni dell’accordo, è da chiedersi quali conseguenze debbano trarsi, e quale sia la soluzione più consona e ragionevole.

Anzitutto, pare ovvio ritenere che laddove le parti meramente non intendano adeguarsi ai citati rilievi, il Presidente debba limitarsi ad un “non autorizza”, giacchè come detto nessuna “conversione” in altro genere di procedimento risulta ammissibile.

Diversa è l’ipotesi in cui le parti, proprio a seguito di detti rilievi, manifestino la volontà di modificare significativamente l’accordo raggiunto: sostenere, che, se dette modifiche ulteriori e rilevanti appaiano corrette al Presidente, questi possa procedere de plano all’autorizzazione non sembra un’interpretazione corretta.

Invero, su detto “nuovo accordo” modificato in sede di udienza presidenziale difetterà il parere del Pubblico Ministero, e ciò appare in contrasto tanto con la normativa generale ‐ che prevede l’intervento del PM anteriormente al decreto di omologa, o alla sentenza di divorzio congiunto, o ai decreti di modifica ex art. 710 cpc o ex art. 9 L. div, sulle condizioni già esaminate dall’organo giudicante ‐ quanto con la nuova normativa ex DL n. 132/14 convertito con modificazioni dalla L. n. 162/14, che, indubitabilmente vede, quali protagonisti principali della negoziazione assistita e dell’accordo, i legali delle parti ed il Pubblico Ministero.

Pare, per contro, soluzione eccessiva e troppo macchinosa – seppur in astratto aderente all’impostazione del nuovo istituto, che vede il PM quale soggetto “autorizzante”‐ ritenere che l’accordo modificato in maniera significativa in sede di udienza presidenziale debba tornare al Pubblico Ministero per una nuova autorizzazione: il rischio del dilatarsi della tempistica con conseguente svuotamento dei fini cui mira l’istituto di nuova creazione impone la necessità di individuare una diversa soluzione.

Dunque una diversa via, che questo Presidente ritiene utilizzabile, nel rispetto del principio di economia processuale – ratio sottostante, in senso lato, l’emanazione della nuova normativa ‐ è quella secondo cui, trasmesso l’accordo (non autorizzato) dal Procuratore della Repubblica, il Presidente fissi udienza, consentendo peraltro alle parti – qualora ritengano di non aderire pienamente ai rilievi effettuati dal PM unitamente al rigetto della autorizzazione o, in conseguenza di essi, intendano apportare significative modifiche alle clausole dell’accordo ‐ di depositare in tempo utile ricorso per separazione consensuale ovvero ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, o ancora per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Così procedendo, qualora le parti non depositino alcun ricorso e, comparendo avanti al Presidente, dichiarino di aderire pienamente ai rilievi effettuati dal Pubblico Ministero, l’accordo potrà esser autorizzato dal Presidente (di conseguenza restando nell’alveo della “degiurisdizionalizzazione” di cui alla Legge n. 162/14): la locuzione “provvede” è infatti, come detto, di ampia portata onde consente una interpretazione siffatta e, d’altronde, su detto accordo il Pubblico Ministero ha espresso il proprio parere, individuando in precisi elementi le ragioni ostative alla autorizzazione.

Qualora invece le parti depositino un ricorso ex art. 711 CPC, ovvero ex art. 4 comma 16 L. div. o ancora ex art. 710 CPC, l’ “accordo” raggiunto a seguito di negoziazione assistita dovrà intendersi implicitamente rinunciato (vale a dire che nessuno comparirà all’ udienza, ovvero, alla stessa, le parti dichiareranno di rinunziarvi espressamente) e il relativo fascicolo sarà archiviato a seguito di una pronuncia di “non luogo a provvedere”, mentre un nuovo procedimento, “giurisdizionale”, con le relative domande e regolarmente iscritto al ruolo con nuovo fascicolo consentirà o la fissazione di udienza davanti al Collegio se si tratti di divorzio o procedimento ex art. 710 CPC o art. 9 L. div. ‐ con successiva emissione di una pronuncia da parte di detto organo giudicante ovvero, qualora si tratti di ricorso per separazione personale, che, all’udienza fissata avanti al Presidente ex art. 6 DL n. 132/14 convertito con modificazioni dalla L. n. 162/14, si proceda tanto alla archiviazione dell’accordo quanto, allo svolgimento di udienza ex art. 711 CPC che verrà fissata alla stessa data e stessa ora sulla base del ricorso già presentato .

In tali ipotesi, come corretto, verrà seguita la normale procedura e richiesto il parere obbligatorio del Pubblico Ministero. Infine, evidentemente, qualora le parti non compaiano pur non depositando alcun ricorso, la procedura di negoziazione assistita dovrà intendersi ancora implicitamente rinunciata e dovrà essere archiviata con pronuncia di non luogo a provvedere.

Detta interpretazione della nuova normativa, che si traduce quindi nella fissazione di udienza avanti al Presidente con invito alle parti, qualora non ritengano di aderire pienamente ai rilievi effettuati dal Pubblico Ministero, ma intendano procedere –magari proprio in conseguenza a detti rilievi ‐ ad ulteriori modifiche delle condizioni contenute nell’accordo, a depositare ricorso ad hoc –con esplicita od implicita rinuncia alla via della negoziazione assistita ‐ appare soluzione rispettosa tanto del principio di economia processuale ‐ in senso ampio, id est anche affinchè non venga del tutto vanificata l’opera prestata dai legali sino a quel momento per una soluzione rapida e consensuale della crisi familiare ‐ quanto dei principi vigenti in materia processuale (e, ad oggi, nel settore del diritto di famiglia) che impongono sia la necessità di una domanda delle parti per l’emissione di qualsivoglia provvedimento da parte dell’organo giudicante, sia che il Pubblico Ministero esprima sempre il proprio parere sulle condizioni che regoleranno i rapporti tra le parti, massime qualora dette condizioni riguardino figli minori, maggiorenni non economicamente autonomi o portatori di handicap. Nel caso di specie, pertanto, che concerne un accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita in riferimento a separazione personale dei coniugi, si provvede di conseguenza in dispositivo.

PQM

Il Presidente, FISSA udienza avanti sé ex art. art. 6 DL n. 132/14 convertito con modificazioni dalla L. n. 162/14, all’ 11 febbraio 2015 ore 12, INVITA le parti ed i rispettivi legali, qualora non aderiscano in toto ai rilievi effettuati dal Pubblico Ministero in riferimento all’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita, a depositare, nei 10 giorni prima della udienza, ricorso sottoscritto da entrambe le parti ai sensi dell’art. 711 CPC. Torino, 15 gennaio 2015

Il Presidente Michela Tamagnone

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