Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 14 – 27 marzo 2018, n. 14177
Presidente Di Tomassi – Relatore Bonito
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
- Con provvedimento adottato in data 23 febbraio 2017 il Tribunale di Napoli, su richiesta del P.M., revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad O.P. con sentenza dello stesso tribunale partenopeo del 17 aprile 2009, divenuta irrevocabile il 13 maggio successivo, sentenza che lo riconosceva colpevole del reato di furto con strappo commesso in (omissis).
Il tribunale motivava la decisione valorizzando la sentenza con la quale, nel quinquennio successivo alla evocata pronuncia, l’interessato era stato condannato, ancora dal Tribunale di Napoli, alla pena di anni due, mesi tre di reclusione ed Euro 400,00 di multa perché riconosciuto colpevole del reato di tentata rapina aggravata, consumata il giorno (omissis). Di qui le ragioni della revoca in applicazione della disciplina di cui all’art. 168, co. 1 n. 1 c.p..
- Avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione ricorre per cassazione O.P. , assistito dal difensore di fiducia, domandandone l’annullamento perché, a suo avviso, adottata in violazione degli artt. 671 c.p.p., 97 co. 3, 179 co. 1 lett. c) c.p.p. e 6 co. 3 lett. c) CEDU, sul rilievo che il provvedimento impugnato risulta reso all’esito di udienza camerale in relazione alla quale era stato omesso l’avviso al difensore di fiducia, nominato anche per la fase successiva al giudizio di cognizione con atto del 5 ottobre 2009 (nomina allegata al ricorso).
- Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, in quanto condivise le ragioni difensive.
- Il ricorso è infondato.
4.1 La nomina del difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 96 co. 2 c.p.p., ha effetto solo nel procedimento al quale si riferisce e non si estende ad altri successivi giudizi, dovendo l’atto di nomina essere riferito ad un procedimento specifico, risultando altrimenti inefficace in quanto privo di oggetto e di causa (cfr.: Sez. 1, Sentenza n. 8824 del 19/01/2017, Rv. 269366; Sez. 6, Sentenza n. 15854 del 16/03/2016, Rv. 268028; Sez. 3, Sentenza n. 48977 del 25/09/2014, Rv. 261158). Tanto, peraltro, risulta coerente col dettato normativo, in particolare col disposto del secondo comma dell’art. 96 c.p.p., ai sensi del quale “la nomina (del difensore di fiducia) è fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore…”.
4.2 Nel caso in esame l’eccezione processuale affidata al motivo di ricorso è stata sostenuta dal difensore ricorrente col richiamo alla dichiarazione con la quale l’interessato, il 5.10.2009, nominò il difensore di fiducia nell’ambito del procedimento penale iscritto sub n. 40803/09, procedimento per il quale venne poi disposto giudizio immediato a suo carico dal GIP del Tribunale di Napoli con decreto del 22.12.2009.
Ad avviso del difensore tale nomina avrebbe esteso la sua efficacia “anche alla successiva fase esecutiva del procedimento”, come esplicitamente riportato nell’evocata nomina fiduciaria del 5.10.2009, e pertanto anche all’incidente di esecuzione provocato dalla istanza del Pubblico Ministero diretta alla revoca della sospensione condizionale della pena, in particolare alla revoca del beneficio riconosciuto all’imputato in un procedimento penale precedente a quello per il quale è intervenuta la nomina fiduciaria che si assume pretermessa in executivis.
4.3 La tesi difensiva non può trovare ingresso.
L’incidente di esecuzione per il quale è causa fa riferimento ad un procedimento antecedente, di cognizione, in relazione al quale non risulta operata, da parte dell’interessato, la nomina dell’avvocato, designato fiduciariamente soltanto in occasione del procedimento penale iscritto al n. 40803/2009, all’esito del quale è stata inflitta la condanna a cagione della quale il P.M. ha domandato la revoca del beneficio concesso in precedenza, con distinto provvedimento giurisdizionale.
Detto incidente di esecuzione, pertanto, non può ritenersi compreso nella fase esecutiva relativa alla seconda sentenza, posto che la sospensione condizionale revocata, giova ribadirlo, venne decisa in altro procedimento penale, anteriore alla nomina dedotta in questa sede, non assimilabile né riconducibile al procedimento penale per il quale, specificamente, è intervenuta la nomina fiduciaria dell’avvocato.
Osserva inoltre la corte che la nomina del difensore di fiducia nel procedimento penale ha carattere speciale, dappoiché finalizzata ad assicurare la difesa in un determinato e specifico procedimento, di guisa che l’inciso “anche alla successiva fase esecutiva del procedimento” con il quale tale nomina, nel caso concreto, risulta completata, per la sua genericità ed in quanto riferita ad un procedimento giurisdizionale meramente eventuale, non può avere effetto al di fuori dei casi nei quali l’ordinamento consente al difensore della fase di merito di mantenere il rapporto fiduciario anche per quella esecutiva, fattispecie contemplata esclusivamente nella ipotesi di cui all’art. 656 c.p.p..
- Il ricorso va, pertanto, rigettato in applicazione del seguente principio di diritto: “la nomina del difensore di fiducia per il giudizio di cognizione ha effetto esclusivamente per tale fase processuale e non estende i suoi effetti, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, ad eventuali procedimenti esecutivi successivi. Non è pertanto viziata da inosservanza delle norme processuali in materia di contraddittorio l’udienza camerale di cui all’art. 666 c.p.p. per la quale sia stato omesso l’avviso al difensore di fiducia nominato per la fase di cognizione, ancorché contemplata in tale nomina, genericamente, la eventuale, successiva fase di esecuzione”.
Al rigetto, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorre al pagamento delle spese processuali.