Il legislatore delegato non ha indicato in modo diretto la pena prevista per l’art. 570 bis codice penale, essendosi limitato al richiamo della sanzione applicabile per l’art. 570, secondo la tecnica normativa già impiegata nell’art. 12 sexies legge n. 898 del 1970.
Come noto, questa norma aveva determinato dubbi interpretativi, atteso che l’art. 570 prevede sanzioni differenziate al primo e al secondo comma, sicché non era chiaro quale dei due regimi fosse applicabile all’art. 12 sexies.
Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto affermando che “nel reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile previsto dall’art. 12 sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall’art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il generico rinvio, quoad poenam, all’art. 570 codice penale, deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo di quest’ultima disposizione (Sezioni Unite, n. 23866 del 31.1.2013).
Tale conclusione è sicuramente applicabile anche al nuovo art. 570 bis codice penale, atteso che tale norma, avendo integralmente sostituito il previgente art. 12 sexies, ha conservato il medesimo trattamento sanzionatorio.
11 maggio 2018 © Riproduzione riservata