La pratica Collaborativa contemplata anche nel regolamento dell’Organismo di Conciliazione Forense di Milano (OCF) per le controversie familiari.
ART. 6 La Pratica Collaborativa è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie famigliari, che prevede la partecipazione attiva di entrambe le parti, ciascuna assistita da un proprio avvocato, e di eventuali altri professionisti (commercialisti, psicologi, mediatori). Tutti i professionisti che partecipano alla pratica collaborativa devono aver ricevuto una formazione specifica, secondo gli standard stabiliti dall’organizzazione internazionale IACP (International Academy of Collaborative Professionals), che riunisce tutti i professionisti collaborativi.
L’Organismo fornirà alle parti che ad esso si rivolgono tutte le informazioni necessarie perconoscere la pratica collaborativa, consegnando a chi ne facesse richiesta anche del materiale descrittivo e i nominativi degli avvocati formati alla pratica collaborativa stessa.
Presso gli spazi dell’Organismo sarà inoltre possibile svolgere sia un primo colloquio conoscitivo con un avvocato formato alla pratica collaborativa sia, qualora le parti e i rispettivi avvocati ne facciano congiuntamente richiesta, l’intero percorso. In quest’ultimo caso, saranno dovute all’Organismo le spese di avvio previste all’art. 7, mentre le parti concorderanno con gli avvocati incaricati il compenso per l’attività dagli stessi prestata.