L’incertezza sulle proprie radici può essere un vulnus in qualsiasi stadio della vita, è diritto inviolabile della persona conoscerle. Preminente tuttavia è sempre l’attenzione ai beni supremi della salute e della vita della donna al momento del parto e la sua fragilità, che potrebbe portarla a scelte diverse se sentisse messa in pericolo la possibilità di restare ignota. Eppure quando, pur non avendo riconosciuto il figlio mentre era in vita, lo ha in seguito trattato come tale, tenendolo a vivere con sé, dimostrando di aver revocato l’iniziale rinuncia alla genitorialità giuridica, alla sua morte costui potrà chiedere giudizialmente l’accertamento della maternità che, ex art. 269 Codice civile, può essere provata con ogni mezzo: una lettura costituzionalmente orientata, nel privilegiare il diritto della donna all’anonimato, lo bilancia col diritto dell’individuo a conoscere le proprie origini. Nel caso di specie la Suprema Corte, conferma la decisione di merito che aveva accertato il rapporto di filiazione sulla base di una consulenza immunogenetica che ha concluso per un sicuro rapporto di parentela, su dichiarazioni testimoniali di persone estranee alla famiglia, su un verbale di testamento olografo. Compensa le spese del giudizio tra le parti per la novità delle questioni trattate.
DIRITTO ANONIMATO MATERNITA- 19824_22.09.2020 Cass. Civ., Sez. Civ. I, n. 19824 del 22.9.2020
In foto Edoardo Tresoldi, Opera. Foto Roberto Conte. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.