Olga

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DELLE SPESE STRAORDINARIE IN CASO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO

Secondo quanto disposto dall’articolo 30 della Costituzione e dall’art.147 cc., il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, in quanto riconducibili ad ogni necessità di cura e di educazione della prole. In ipotesi di crisi familiare, i figli hanno diritto a mantenere un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia considerata nel suo complesso ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza alla separazione o al divorzio dei propri genitori.

Nell’ambito della modalità di contribuzione al mantenimento dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, la normativa vigente individua il mantenimento diretto come il regime preferibile in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza dei genitori, sulla scorta della considerazione che tale modalità, da un lato, valorizza il ruolo dei genitori e, dall’altro, ne esalta la contribuzione diretta nella vita dei figli secondo una logica di effettiva compartecipazione (personale oltre che materiale) alla loro crescita.

Tale metodologia richiede, per la sua corretta applicazione, una attenta ponderazione e riflessione da parte del Giudice nella statuizione dell’assegno perequativo, affinchè esso corrisponda quanto più possibile alle necessità del caso concreto e non risulti il frutto della mera e standardizzata applicazione di una prassi.

Alla luce della premessa appena esposta, il mantenimento diretto va parametrato, innanzi tutto, sulla base dell’elemento rappresentato dal collocamento sostanziale della prole presso l’uno o l’altro genitore.

In questo senso, l’assegno di mantenimento in sede di separazione o divorzio è previsto dal sistema solo “ove necessario”, in funzione perequativa, o perché vi è un collocamento prevalente presso uno dei due genitori e non si può far luogo interamente al mantenimento diretto ovvero perché, pur in presenza di un collocamento sostanziale che consente di dare luogo al mantenimento diretto, questo deve essere comunque perequato con un assegno al fine di equilibrare le posizioni dei due genitori. La perequazione opera in considerazione dei criteri previsti dall’art.337 ter cc, ossia, da un lato, le capacità patrimoniali di entrambi i genitori (che, secondo il disposto dell’articolo 148 cc., comprendono non soltanto le sostanze, ma anche la capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascuno di essi), la contribuzione diretta attuata da ciascuno in termini di permanenza del figlio presso di sé e la valenza economica del tempo, delle energie e delle risorse di accudimento che ciascun genitore offre quotidianamente al figlio; dall’altro, le esigenze del figlio stesso ed il tenore di vita da questi goduto in precedenza alla separazione o al divorzio. A tale riguardo, nei rispettivi atti introduttivi, le parti sono invitate a compilare l’apposito modello allegato sub A), relativo alla ricostruzione della propria condizione economico-patrimoniale.

La premessa da cui muove il presente protocollo è di ridurre in via preventiva il contenzioso, disponendo a carico del genitore non collocatario un contributo al mantenimento, il più possibile comprensivo di voci di spesa caratterizzate dall’ordinarietà o, comunque, dalla frequenza, anche al fine di consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre, limitando il più possibile le occasioni di ulteriori richieste al coobbligato e le conseguenti vertenze che ne possono derivare.

In quest’ottica, la determinazione dell’assegno di mantenimento dovrà avere come riferimento tutte quelle che erano le specifiche spese correnti che la famiglia prima della separazione già sosteneva per la prole e che le parti hanno, pertanto, l’onere di esporre con il maggior dettaglio possibile nei rispettivi atti introduttivi del giudizio, utilizzando lo schema allegato al presente protocollo sub B).

In particolare, vanno indicate tra le spese correnti quelle relative a:

vitto (con specifica indicazione, laddove esistenti, di allergie o patologie legate all’assunzione di determinati alimenti, che comportino un aggravio di spese rispetto all’ordinario);

spese dell’abitazione (compresi i consumi di acqua, gas, luce, etc.);

abbigliamento;

spese per tasse scolastiche e materiale scolastico di cancelleria, nonché per uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero ed, altresì, prescuola e doposcuola, laddove già presenti nell’organizzazione familiare anteriormente alla separazione o al divorzio;

mensa scolastica;

spese di trasporto urbano (tessera autobus o metro) e carburante per mezzo proprio;

 babysitter, se già presente nell’organizzazione familiare anteriormente alla separazione o al divorzio;

medicinali da banco (comprensivi di ogni farmaco necessario alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali);

medicinali per le cure di eventuali patologie permanenti;

ricarica di telefono cellulare;

trattamenti estetici di routine (parrucchiere, estetista, etc.).

Nell’individuazione del contributo al mantenimento a carico del genitore non collocatario, infatti, si dovrà tener conto della funzione a tale strumento attribuita, che si individua nella soddisfazione di una molteplicità di esigenze dei figli, non certo limitate soltanto all’aspetto dell’obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese anche al profilo abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale ed, infine, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere in linea generale alle loro legittime istanze di cura, intesa nel senso più ampio del termine.

Sulla scorta dei parametri appena individuati, verrà dunque determinato l’assegno di mantenimento in una somma fissa mensile, in funzione delle esigenze rapportate all’intero anno, il cui versamento si effettuerà sempre nella stessa identica misura a prescindere dal fatto che, nel corso dell’anno solare, diversi potrebbero essere – su base mensile – i periodi di permanenza dei figli presso il genitore non collocatario.

Al di fuori delle voci sopra richiamate, andranno invece collocate le spese cosiddette “straordinarie”, ossia quelle che, rispetto alla vita quotidiana dei figli, risultano caratterizzate da note di eccezionalità, saltuarietà ed imprevedibilità, oltre che ovviamente da rilevanza in termini economici.

Proprio in ragione della loro non preventiva determinabilità sia con riferimento alla ricorrenza, sia per quanto concerne il relativo ammontare, le spese straordinarie non possono essere quantificate aprioristicamente e forfettariamente, insieme con il contributo al mantenimento, ma rispetto ad esse i provvedimenti di natura economica assunti nell’interesse della prole dispongono solo la percentuale gravante su ciascun genitore.

Per quel che attiene all’individuazione delle singole spese straordinarie, è opportuno, procedere alle seguenti specificazioni:

– Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;

-Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:

 -Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, e iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggio ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola in ambito giornaliero; pre-scuola, doposcuola e babysitter, se l’esigenza nasce con la separazione e deve coprire l’orario di lavoro del genitore che li utilizza;

 -Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);

 -Spese sportive: attività comprensiva dell’attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell’eventuale attività agonistica;

 -Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per intervento presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.

Qualora la singola spesa straordinaria da sostenere per il figlio sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore richiedente dovrà provvedere a formulare per iscritto la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell’importo previsto nonché di un termine congruo entro il quale l’altra parte dovrà esprimere il proprio consenso ovvero motivare il proprio dissenso. Decorso tale termine la mancata risposta sarà considerata come adesione alla spesa da affrontare, sia nella modalità che nell’importo, illustrata nella richiesta.

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