L’Ufficio del Massimario n. 20/2018 segnala la rimessione alle Sezioni Unite penali della seguente questione:
“Se, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 600 ter, comma 1, n. 1, cod. pen., con riferimento alla condotta di produzione del materiale pedopornografico, sia ancora necessaria, stante la formulazione introdotta dalla legge 6/2/2006, n. 38, l’accertamento del pericolo di diffusione del suddetto materiale, come richiesto dalla sentenza n. 13 del 31/05/2000 delle Sezioni unite”.