Erano sposati dal 1978, nel 2007 si erano separati consensualmente con un accordo che riequilibrava il patrimonio familiare, senza stabilire assegno di mantenimento. Nel 2012, con il divorzio, il Tribunale di Reggio Emilia poneva a carico del marito l’onere di pagare alla moglie un assegno divorzile di € 4.000 mensili. La Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza impugnata, ritenendo agiate le condizioni della moglie, secondo il nuovo orientamento di legittimità (sentenza n. 11504/2017), le negava il diritto e la condannava addirittura a rimborsare le somme nel frattempo percepite. Nell’accogliere il ricorso contro la decisione d’appello, la Cassazione, con sentenza a Sezioni Unite n. 18287/2018, ha aggiustato il tiro. Indipendenza economica e autoresponsabilità sì, ma anche solidarietà e rispetto del principio di uguaglianza: contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, durata del matrimonio, potenzialità reddituali future, età dell’avente diritto, sono i tratti con cui disegnare il diritto all’assegno affinché trovino attuazione effettiva i criteri compositi previsti dall’art. 5, comma 6 Legge 898/1970.
In foto Enrico Robusti, L. by night. Olio su tela, 100×120 cm, 2018. Collezione privata. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.
SENTENZA S.U. N. 18287-2018 #giustiziaebellezza #justiceandbeauty #artandlaw #eccellentipittori #dirittovivente