Olga

SII COLLABORATIVO, DON’T BE SCARED

 

Paola Angelini, Non aver paura:Dont'be scared. Olio su lino, 50x60 cm, 2019. Galleria Annarumma, NapoliGli obblighi di trasparenza, riservatezza, mandato limitato nella pratica collaborativa hanno fondamento nell’Accordo di Partecipazione, un documento scritto nel quale si espongono le regole, si stabilisce ciò che è permesso e ciò che è vietato e si assume l’impegno al rispetto degli obblighi. Di solito, dopo essere stato redatto dai legali, è letto in un incontro ad hoc, alla presenza delle parti, con solennità funzionale a sottolineare l’importanza dell’impegno che tutti stanno assumendo per la buona riuscita della trattativa.

Il diritto collaborativo, come sappiamo, è un processo regolato dalla prassi, in Italia non è legislativamente regolamentato e le conseguenze circa le informazioni scambiate durante le trattative, la fase preliminare dei contatti, la sottoscrizione dell’Accordo partecipativo, la fase successiva della negoziazione vera e propria, sollecitano quesiti e dubbi interpretativi.

A rigore persino la fase precedente la sottoscrizione dell’Accordo partecipativo ha una sua forte valenza sotto il profilo delle responsabilità: può ricollegarsi infatti a quel “contatto sociale” che la giurisprudenza riconosce foriero di reciproco affidamento dei contraenti, qualificato dall’obbligo di buona fede, d’informazione e protezione, rafforzato dai doveri deontologici cui s’ispirano gli avvocati e gli altri professionisti eventualmente a vario titolo coinvolti, che guideranno le parti a tenere una condotta corretta e rigorosa sin dal principio. Il Tribunale di Vicenza, con una recente sentenza del 3.4.2019, Est. Conti, ha tra l’altro specificato che anche lo svolgimento di significative trattative integra, ai sensi dell’art. 1173 codice civile, un fatto idoneo a produrre obbligazioni reciproche, la cui violazione determina responsabilità precontrattuale ex art. 1337 codice civile. In questa fase i professionisti collaborativi sono tuttavia concentrati a illustrare alle parti l’importanza di transigere le rispettive posizioni, a stendere un elenco delle priorità, a ipotizzare un calendario di durata del processo negoziale e l’opportunità di consultare degli specialisti per questioni specifiche, a definire obiettivi e interessi in modo che le parti pervengano alla sottoscrizione dell’Accordo di partecipazione alla pratica collaborativa con adeguata consapevolezza e convinzione, così da ridurre i rischi d’insuccesso.

Le parti esprimono poi la loro autonomia contrattuale che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1322 codice civile, ascrive l’Accordo di partecipazione alla pratica collaborativa nella categoria dei contratti atipici poiché volto a realizzare interessi meritevoli di tutela: nel caso specifico si concretizza in un impegno scritto a definire la controversia amichevolmente, attraverso trattative mirate al bonario componimento delle pretese, senza l’instaurazione di giudizi contenziosi. Se una delle parti ostacola le trattative, non si presenta agli incontri, viola gli obblighi di trasparenza, minaccia azioni legali, cela al proprio legale informazioni decisive, pur restando libera di recedere e abbandonare il processo, essendosi vincolata a pervenire a una soluzione stragiudiziale, a cooperare con buona fede e lealtà, con un precipuo obbligo a negoziare, può essere considerata inadempiente e pertanto responsabile contrattualmente.

Poiché la premessa di qualsiasi processo collaborativo è che la parte sia stata resa edotta dei vari metodi a sua disposizione e che sia risultata idonea al percorso dopo attenta valutazione da parte del suo legale, onde evitare di incorrere nelle ipotesi sopra menzionate il suggerimento è di dedicare tempo e anche più di un colloquio a individuare la capacità del cliente di ragionare per interessi, piuttosto che per posizioni di principio, suggerendo alla parte di ragionare sugli obiettivi cui si aspira, sulle motivazioni, su paure, speranze, preoccupazioni presenti e future, sulle opzioni che si è disponibili a proporre o accettare. Dunque, un po’ come raggiungere l’anima di chi avete di fronte attraverso le domande, la comunicazione verbale e non verbale, sintonizzandovi anche con il non detto, superando le altrui paure e le vostre, astraendovi dal giudizio, imparando a riconoscere con altri codici chi ragionevolmente è adatto a un proficuo viaggio collaborativo. Don’t be scared.

In foto Paola Angelini, Non aver paura/Dont’be scared. Olio su lino, 50×60 cm, 2019. Galleria Annarumma, Napoli. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.

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