Olga

SULLA MEDIAZIONE

Il successo della mediazione sembra oramai affidato dal Legislatore non solo al mediatore e agli organismi di conciliazione ma, in una logica più complessa e inclusiva, anche ad avvocati e magistrati. Come ha evidenziato l’avvocato Gianfranco Dosi sebbene il diritto di famiglia costituisca l’area più affollata di controversie su diritti indisponibili escluse dalla mediazione civile, esso è permeato anche da una vasta area di negoziabilità e di disponibilità, cosicché le controversie relative alle questioni patrimoniali potrebbero in buona parte essere ricondotte a quelle per le quali la mediazione è possibile, oltre a quelle già indicate dalla legge sui patti di famiglia e per le quali il tentativo di mediazione è obbligatorio. Il Legislatore si è orientato infatti verso una nuova mediazione in cui è fondamentale la figura dell’avvocato che deve assistere la parte sia nel primo incontro che nei successivi, fino al termine della procedura: “Il mediatore che esce dalla riforma è un mediatore professionale e di qualità, capace di individuare i punti salienti del conflitto e quindi condurre le parti a cercare un accordo frutto di adeguate soluzioni giuridiche […], mentre l’avvocato che prende in carico la difesa della parte in mediazione (sottoscrivendo l’accordo e certificando che quella è la volontà del suo cliente o opponendosi alla prosecuzione della mediazione) si assume l’obbligo professionale di chiarire al cliente le ragioni di diritto e le possibili aspettative derivanti dalla lite e il risultato positivo o negativo della mediazione sarà il frutto di un consenso informato sui diritti e sulle opportunità di proseguire il giudizio.[1]

L’avvocato Marco Calabrese, nell’analizzare la Legge 9 agosto 2013 n. 98, sottolinea come “si tratti di una straordinaria opportunità per l’avvocatura” mediante la quale “il compito del consulente legale sarà esaltato […] In altre parole, comincia per la professione legale, la sfida dell’efficienza” in cui la mediazione supera il limite della esclusiva posizione di terzietà rispetto alle parti, ora invece assistite ciascuna dal proprio legale. Un primo esempio di questa interpretazione sarebbe rappresentato dall’ordinanza del 29 ottobre 2013 con la quale il Tribunale di Milano, la cui sezione famiglia è sempre all’avanguardia nel rispondere ai mutamenti sociali in atto, ha ritenuto che l’ambito di applicazione della mediazione disposta per ordine del giudice (cd. mediazione ex officio) prescinda dall’elenco delle materie sottoposte alla cd. mediazione obbligatoria di cui all’art. 5 comma 1bis e quindi possa ricadere anche su controversie diverse, nel caso specifico aventi ad oggetto il recupero di un credito rimasto insoddisfatto nella querelle tra due coniugi: “Ove la controversia coinvolga parti legate da un pregresso rapporto affettivo, come tale destinato a proiettarsi nel tempo, la ricerca di una soluzione conciliativa risulta di evidente opportunità considerando che i litiganti, non più coniugi ma tuttavia ancora genitori debbono tener sempre presente l’interesse preminente dei figli minorenni meglio preservato se gli stessi non diventino, seppur indirettamente, oggetto di procedure giudiziali”.

Olga Anastasi © Riproduzione riservata

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[1] Antonio Rosa, Il nuovo mediatore, professionista legale di qualità, 2013 in http://www.diritto24.ilsole24ore.com/civile/civile/primiPiani/2013/07/il-nuovo-mediatore-professionista-legale-di-qualita.html.

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