Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte il regime legale dell’affidamento condiviso, orientato alla tutela dell’interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio. L’assioma, ribadito nella pronuncia n. 17221/2021, con espresso richiamo alle precedenti sentenze Cass. Civ. n. 19323/2020 e Cass. Civ. n. 9764/2019, trova tuttavia contemperamento nell’interesse del minore per cui il giudice può individuare un diverso assetto al fine di assicurargli la situazione più confacente al suo benessere. Per tale ragione, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita serena tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con tutti e due i genitori e, a loro favore, il diritto a una piena esplicazione del ruolo educativo. Il diritto di visita del padre è stato perciò ricalibrato, ampliandolo, mentre la richiesta di collocazione alternata dei ragazzi non è coincisa col loro reale interesse, poiché ormai grandi, dunque in grado di avviarsi a gestire in autonomia il rapporto con i genitori, da conciliarsi con gli impegni di studio, relazioni e amicizie in progressivo sviluppo.
In foto Adelaide Cioni, Go easy on me, black and white with red sticks. Lana cucita su tela, 156×98 cm ciascuno, 2020. Galleria P420, Bologna. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati