Con ordinanza n. 17183, depositata il 14 agosto 2020, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione «ha ulteriormente precisato i limiti entro cui il figlio maggiorenne “convivente” può ottenere il mantenimento a carico dei propri genitori.
Il Collegio ha puntualizzato, in particolare, che, ultimato il prescelto percorso formativo (scuola secondaria, facoltà universitaria, corso di formazione professionale), il maggiorenne debba adoperarsi per rendersi autonomo economicamente. A tal fine, egli è tenuto ad impegnarsi razionalmente e attivamente per trovare un’occupazione, tenendo conto delle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni.
Segnatamente, alla luce del principio di autoresponsabilità che permea l’ordinamento giuridico e scandisce i doveri del soggetto maggiore d’età, costui non può ostinarsi e indugiare nell’attesa di reperire il lavoro reputato consono alle sue aspettative, non essendogli consentito di fare abusivo affidamento sul supposto obbligo dei suoi genitori di adattarsi a svolgere qualsiasi attività pur di sostentarlo ad oltranza nella realizzazione (talvolta velleitaria) di desideri ed ambizioni personali».
Presidente: M.C. Giancola Relatore: L. Nazzicone
Leggi qui l’ordinanza n. 17183_08_2020 per esteso.
Fonte: http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/prima_sezione.page
MATRIMONIO – DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI – EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE – IN GENERE – Mantenimento di figli maggiorenni – Presupposti – Fondamento – Oneri probatori.