In tema di filiazione la Prima Sezione civile ha affermato che la violazione del diritto alla bigenitorialità da parte del genitore che ostacoli i rapporti del figlio con l’altro genitore, e la conseguente necessità di garantire l’attuazione di tale diritto, non impongono necessariamente la pronuncia di decadenza del genitore malevolo dalla responsabilità genitoriale e l’allontanamento del minore dalla sua residenza, quali misure estreme che recidono ineluttabilmente ogni rapporto, giuridico, morale ed affettivo con il figlio, essendo necessaria la verifica, nell’interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell’esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza della improvvisa e radicale esclusione di ogni relazione con il genitore con il quale ha sempre vissuto, coltivando i propri interessi di bambino, e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita.
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OLTRE IL FUMO DI NEBBIA
“Oltre il fumo di nebbia, dentro gli alberi vigila la potenza” (Salvatore Quasimodo)
La questione della maternità surrogata alle soglie di un’auspicabile soluzione. All’indomani della sentenza della Corte Costituzionale n. 33/2021 che, nel rigettare una serie di questioni di legittimità legate alla nascita di bambini nati in violazione della Legge n. 40/2004, art. 12, comma 6, sollecitava un intervento del Legislatore a colmare il vuoto normativo atto ad impedire la lesione dei diritti fondamentali del minore a causa del mancato riconoscimento del rapporto di filiazione con il genitore “d’intenzione” e, nel contempo, per l’inadeguatezza della soluzione offerta dall’istituto dell’adozione in casi particolari di cui all’art. 44 lett. d) L. n. 184/1983, la Corte di Cassazione – con ordinanza interlocutoria n. 1842 del 25 gennaio 2022, chiede una pronuncia delle Sezioni Unite che superi le difficoltà interpretative del diritto vivente nell’inerzia del Parlamento. In particolare, della massima di cui a Cass. S.U. n. 12193/2019 per cui “il riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata e il genitore d’intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità previsto dalla L. n. 40/2004, art. 12, comma 6, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l’istituto dell’adozione; la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull’interesse del minore, nell’ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l’adozione in casi particolari, prevista dalla L. n. 184/1983, art. 44, comma 1, lett. d)”. L’ordinanza interlocutoria chiede pertanto se, nel silenzio legislativo, sia consentita un’interpretazione del caso concreto, idonea a trovare la soluzione ottimale per il minore, ispirata a criteri di inerenza, proporzionalità e ragionevolezza. In ballo è il bilanciamento tra l’interesse del minore al rispetto dei suoi diritti fondamentali all’identità personale e alla vita familiare con la tutela della donna coinvolta nel processo di gestazione per altri, con la prevenzione in concreto di qualsiasi attentato alle regole del processo di adozione, con la legittima aspirazione dello Stato a pratiche elusive del divieto di surrogazione di maternità. I criteri direttivi cui sembra debba attenersi il giudice del merito parrebbero l’adesione libera e consapevole della donna alla gestazione, senza condizionamenti di natura economica, la revocabilità del suo consenso alla rinuncia al rapporto di filiazione sino alla nascita del bambino, la necessità di un apporto alla procreazione da parte di uno dei due genitori intenzionali, la valutazione in concreto delle conseguenze di un eventuale diniego al riconoscimento. Ulteriore nodo da sciogliere è se nel diritto europeo sussista un limite al mancato riconoscimento dello stato di filiazione acquisito all’estero da un minore cittadino italiano, se ciò comporti la perdita di stato e limiti alla libertà di circolazione e di vita familiare nel territorio dell’Unione. MINORI- MATERNITA SURROGATA1842_01_2022_
In foto Manuel Pablo Pace, I guardiani della soglia. Olio su tela, 150×70 cm, 2021. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati.
AFFIDAMENTO CONDIVISO, PARI TEMPO O NO
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte il regime legale dell’affidamento condiviso, orientato alla tutela dell’interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio. L’assioma, ribadito nella pronuncia n. 17221/2021, con espresso richiamo alle precedenti sentenze Cass. Civ. n. 19323/2020 e Cass. Civ. n. 9764/2019, trova tuttavia contemperamento nell’interesse del minore per cui il giudice può individuare un diverso assetto al fine di assicurargli la situazione più confacente al suo benessere. Per tale ragione, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita serena tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con tutti e due i genitori e, a loro favore, il diritto a una piena esplicazione del ruolo educativo. Il diritto di visita del padre è stato perciò ricalibrato, ampliandolo, mentre la richiesta di collocazione alternata dei ragazzi non è coincisa col loro reale interesse, poiché ormai grandi, dunque in grado di avviarsi a gestire in autonomia il rapporto con i genitori, da conciliarsi con gli impegni di studio, relazioni e amicizie in progressivo sviluppo.
In foto Adelaide Cioni, Go easy on me, black and white with red sticks. Lana cucita su tela, 156×98 cm ciascuno, 2020. Galleria P420, Bologna. Per gentile concessione di www.eccellentipittori.it – Tutti i diritti riservati